Nelle cc.dd. vendite a catena, spettano all’acquirente l’azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa[1]. Ciò significa che, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis, la responsabilità extracontrattuale del produttore sussiste se il prodotto, a causa della sua difettosità, rechi danno; in tale caso le disposizioni del codice del consumo prevedono ipotesi di responsabilità di natura presunta, che prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla prova del collegamento causale tra difetto e danno, che incombe sul soggetto danneggiato[2]. All’acquirente spetta l’azione contrattuale nei confronti del suo diretto venditore per tutti i difetti di conformità del bene; nella fattispecie de qua, la Corte territoriale ha escluso che l’acquirente potesse esercitare l’azione extracontrattuale contro il produttore per ottenere il danno lamentato con riferimento al costo per la sostituzione della pavimentazione, ciò in quanto tale costo non rientrava in sé nella nozione di danno provocato né dal prodotto né dal prodotto difettoso in quanto tale.
_______________________________________________________
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 27.07.2017, n. 18610; Cass. Civ., Sez. II, 05.02.2015, n. 2115; Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2005, n. 11612; Cass. Civ., Sez. II, 15.04.2002, n. 5428; Cass. Civ., Sez. II, 06.12.1995, n. 12577.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 07.04.2022 n. 11317; Cass. Civ., Sez. III, 20.11.2018, n. 29828.