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Nota a Trib. Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2024.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

L’art. 71 del Codice della crisi d’impresa e insolvenza (CCII) non vieta l’erogazione di acconti a beneficio dell’OCC in concomitanza con l’approvazione del piano, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del decreto ministeriale n. 202/2014.

Le norme stabilite dagli articoli 71 e 81, comma 4, del CCII devono essere interpretate considerando che il giudice, mantenendo la propria indipendenza, determina la remunerazione per l’OCC al completamento della fase esecutiva. Tale determinazione si basa su accordi preesistenti con il debitore e rispetta le disposizioni del piano approvato, inclusa la tutela degli interessi dei creditori.

L’articolo 71 del CCII non preclude l’assegnazione di un anticipo sull’indennizzo dell’OCC durante l’omologazione del piano, dato che tale facoltà è esplicitamente supportata dall’articolo 15, comma 2, del d.m. n. 202/2014, il quale autorizza anticipi sul compenso finale all’OCC. In caso di fallimento della procedura, questi anticipi possono essere correttamente attribuiti al lavoro già svolto dall’OCC, fermo restando eventuali ulteriori somme dovute.

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