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Nota a Trib. Torino, Sez. II, 7 marzo 2024.

di Franca Daniele

Avvocato
Il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. presentato dal creditore iscritto ex art 498 c.p.c avverso l’ordinanza del GE del Tribunale di Torino  –  che nel respingere specifica istanza ex art 486 c.p.c. volta a sollecitare i poteri officiosi del giudice dell’esecuzione in ordine al difetto di legittimazione ad agire del sub servicer non iscritto ex art 106 TUB, la assimilava a un ricorso in opposizione ex art 619 c.p.c –  é stato discusso nella Camera di Consiglio del 07.03.2024 e ha visto coinvolte le stesse parti che già erano state oggetto dell’ordinanza sospensiva del G.E. del Tribunale di Livorno, del 11.11.2023, confermata dal Collegio, con ordinanza 18.12.2023, tant’è che il creditore procedente e la sua mandataria sub servicer non iscritta ex art. 106 TUB, agivano in forza della stessa procura notarile 18.03.2020 in virtù della quale si era radicata anche la procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Torino. 
Mentre il G.E. del Tribunale di Livorno e, successivamente il Collegio con ordinanza confermativa, hanno ritenuto di sospendere l’esecuzione, ravvisando il difetto di legittimazione ad agire in capo al sub servicer non iscritto ex art. 106 TUB, per converso, il Collegio di Torino non ha tenuto conto di tali precedenti, rigettando il reclamo sulla scorta dell’attesa ordinanza della Corte di Cassazione n. 7243 del 18.03.2024, trasfusa pedissequamente nel provvedimento reiettivo. 

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