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Nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 10 aprile 2024.

Massima redazionale

Nella specie, la Società proponeva reclamo avverso l’ordinanza resa dal G.E., con la quale era stata respinta l’opposizione all’esecuzione, incentrata sul difetto di legittimazione attiva della procedente, per mancata iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB[1].

Ebbene, il Tribunale bustocco ritiene che il reclamo sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Invero, la Legge 30.4.1999 n. 130, volta a disciplinare «le operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari» (art. 1, comma 1), stabilisce al sesto comma dell’art. 2 che le attività di riscossione dei crediti ceduti in blocco alle c.d. società – veicolo (S.P.V.) ed i servizi di cassa e di pagamento indicati, cumulativamente, alla lettera c) del terzo comma, possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; è prevista la possibilità di affidamento di tali servizi anche ad «altri soggetti», previa richiesta «di iscrizione nel predetto albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti». Poiché la provvista ricavata dall’attività di recupero è destinata a ripagare gli investitori dei titoli emessi dalla società-veicolo a seguito dell’operazione di cartolarizzazione, la ratio della sottoposizione dei soggetti incaricati delle attività di gestione e riscossione dei crediti al sistema di vigilanza e controllo tenuto dalla Banca d’Italia viene individuata nell’esigenza di tutela dei risparmiatori. La tutela dei privati investitori, sottoscrittori dei titoli e portatori di un “interesse pubblico” da preservare, giustifica cioè la riserva dell’attività esclusivamente in favore di soggetti “autorizzati” alla concessione di finanziamenti presso il pubblico di risparmiatori-investitori o comunque in possesso dei requisiti di iscrizione.

Nonostante tali disposizioni presentino indubbi profili di rilevanza pubblicistica, la Corte Suprema di Cassazione[2] ha, come noto, escluso che si tratti di “norme imperative inderogabili poste a presidio di interessi pubblicistici, la cui violazione determinerebbe la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.)” e degli atti di riscossione compiuti in loro esecuzione.

È stato infatti condivisibilmente osservato che “in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.

Tale pronuncia si pone in linea con le considerazioni già svolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, chiamate a pronunciarsi sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dal c.d. sovrafinanziamento del contratto di mutuo fondiario, hanno osservato come il legislatore sia intervenuto più volte con disposizioni che hanno previsto espressamente ipotesi di nullità negoziale per violazione di specifiche norme di settore nel testo unico bancario (proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative) e che il silenzio del legislatore – ravvisabile anche nel caso di specie – “lungi Pagina 4 dall’essere irrilevante o neutro, molto spesso è decisivo nel senso di escludere la nullità”[3].

Pertanto, a prescindere dalla questione se anche lo special servicer, quale sub-mandatario della SPV, debba necessariamente essere iscritto all’albo ex art 106 T.U.B (questione che è stata prevalentemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato la sostanziale differenza tra tale figura e quella del master servicer, giungendo alla conclusione per cui le sub-deleghe non avrebbero carattere di per sé elusivo dell’art. 2, comma VI, L. 130/1999 nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell’attività di riscossione nel suo complesso, con correlato obbligo di controllo e vigilanza sugli special servicers; Trib. Catanzaro, 14.2.2024; Trib. Torino, 10.1.2024, Trib. Siracusa, 15.2.2024), non è configurabile alcuna nullità dei rapporti negoziali e delle correlate attività di recupero coattivo del credito, rimanendo la questione dell’eventuale violazione di legge rilevante solo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza, che è questione estranea all’oggetto del giudizio.

La carenza del fumus circa la probabile fondatezza nel merito dell’opposizione assorbe l’ulteriore profilo di reclamo concernente il periculum in mora ritenuto insussistente dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza reclamata.

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Trib. Busto Arsizio, 16 febbraio 2024, già annotata su questo Portale, con massima redazionale, La legittimazione del servicer ricade sul sub-servicer (che non deve essere iscritto all’Albo ex art. 106 TUB), 19 febbraio 2024, La legittimazione del servicer ricade sul sub-servicer (che non deve essere iscritto all’Albo ex art. 106 TUB). – Diritto del Risparmio.

[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Il diavolo è nei dettagli e anche nelle eccezioni “artificiose”: dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB non consegue alcuna invalidità, 19 marzo 2024, Il diavolo è nei dettagli e anche nelle eccezioni “artificiose”: dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB non consegue alcuna invalidità. – Diritto del Risparmio.

[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719, già annotata su questo Portale, con massima redazionale, Mutuo fondiario: la sentenza delle Sezioni Unite Civili (n. 33719/2022), 16 novembre 2022, Mutuo fondiario: la sentenza delle Sezioni Unite Civili (n. 33719/2022). – Diritto del Risparmio.

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