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Nota a Giudice di Pace di Oristano, 9 aprile 2024.

Segnalazione dell’Avv. Nora Piras.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con la sentenza del 09.04.2024, il Giudice di Pace Oristano ha sanzionato Poste Italiane per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, condannandola al risarcimento dei danni per il mancato rimborso di un Buono Fruttifero prescritto, danni liquidati in misura pari al capitale investito, oltre maggiorazioni come previste dal titolo e oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutati a decorrere dalla scadenza del buono sino al saldo.

Il Giudice onorario sardo, infatti, sul solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario[1], ha rilevato che “la MANCATA CONSEGNA DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO, “tenendo conto del fatto che il Buono Fruttifero postale oggetto di causa non reca alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell’investimento”, non consente al risparmiatore “di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da renderli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione”. Omettendo di consegnare il foglio illustrativo la società convenuta ha contravvenuto a un esplicito obbligo di legge e HA CAGIONATO UN DANNO AL RICORRENTE CORRISPONDENTE alla PERDITA DEL DIRITTO DI OTTENERE LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI PATTIZIAMENTE DOVUTI”.

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Nello specifico, con ricorso ex art. 316 c.p.c., tre risparmiatori hanno citato in giudizio Poste Italiane S.p.A., deducendo la responsabilità risarcitoria dell’Ente investitore per il mancato rimborso di un Buono Fruttifero Postale, serie CE, da loro sottoscritto in data 02.08.2000.

I ricorrenti hanno dedotto che nel retro del Buono Fruttifero Postale era indicato che l’importo sarebbe aumentato del 40% dopo 7 anni e del 65% dopo 10 anni a norma del del D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30.06.2000.

È stato altresì allegato che nel suddetto Buono non era riportata alcuna indicazione in ordine alla scadenza e che al momento della sottoscrizione non gli era stato consegnato il foglio illustrativo contenente le condizioni generali dell’investimento.

Essi hanno poi riportato che, quando si sono recati presso un Ufficio Postale con siffatto Buono Fruttifero, si sono visti negare la restituzione dei lori soldi, apprendendo, solo allora, che il diritto alla riscossione era prescritto.

I ricorrenti hanno pertanto avanzato una formale richiesta scritta di rimborso, ancora una volta negato da Poste Italiane. Stesso risultato si è avuto in sede di mediazione, conclusasi, infatti, con esito negativo.

Di conseguenza, i tre risparmiatori hanno citato in giudizio Poste Italiane, chiedendo che ne venisse accertatala la responsabilità risarcitoria per violazione delle “regole di buona fede, correttezza, informativa, diligenza e trasparenza” e che l’Ente venisse condannato al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per il mancato rimborso del buono fruttifero postale.

Costituitasi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. ha chiesto il rigetto della domanda avversa, previo accertamento dell’intervenuta prescrizione del diritto.

Ebbene, il Giudice di Pace di Oristano ha accolto il ricorso.

Nel suo iter motivazionale il giudicante ha sottolineato che “l’art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle Finanze del 06.10.2004 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. definisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale nel rispetto dei criteri recati dalla prima parte del citato decreto. In particolare, l’art. 6 del decreto prevede che per il collocamento di buoni postali fruttiferi, Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione dei clienti dei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali e che per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”.

Ha altresì ricordato chel’art. 8 del D.M. del 19.12. 2000 stabilisce (…) che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza e l’art. 3 prevede che «per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”; l’art. 6 stabilisce, poi l’obbligo in capo a P.I. S.p.a. di esporre al pubblico le condizioni pratiche rinviando al foglio informativo che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”.

Secondo l’organo giudicante, “detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell’attività dell’intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza”.

Pertanto, secondo il GdP sardo, è proprio “in questa prospettiva che non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base ad una serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria”.

Del resto, continua il giudicante, la prescrizione dell’obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico d’informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, latu sensu cautelare, comporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tra l’omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono”.

Ergo, il Giudice di Pace di Oristano ha condannato Poste Italiane al “pagamento in favore dei ricorrenti di € 1.000,00, oltre maggiorazioni come previste dal titolo e oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutati a decorrere dalla scadenza del buono sino al saldo”, oltre alle spese legali e alle spese stragiudiziali di mediazione[2].

 

 

 

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[1] In tema di buoni postali prescritti, l’orientamento della giurisprudenza è quello di tutelare l’affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del BFP, si vedano, infatti, sempre su questa rivista: GdP di Trapani, 25 marzo 2024, nn. 177 e 178, con nota di L. Rizzo: Buoni Fruttiferi Postali: risarcimento per mancata consegna del foglio informativo; GdP di Montepulciano, sent.19 febbraio 2024, n. 18, con nota di F. MANNA: I Buoni fruttiferi prescritti privi della serie numerica, della data di scadenza e del foglio informativo analitico sono rimborsabili; ABF, Collegio di Bologna, 9 febbraio 2024, n. 1726, con nota di S. RESCIGNO: Sulla correttezza delle condizioni di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali; Trib. Pavia, Sez. III, 25 gennaio 2024; sempre Trib. Pavia, Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 144, con nota di G. FERDENZI: Buoni Postali Fruttiferi prescritti: il Tribunale di Pavia condanna Poste Italiane a risarcire il titolare dei titoli; Trib. Torino, Sez. I, 30 novembre 2023, n. 5956, con nota di A. Alfonzo: Buoni fruttiferi postali prescritti: il Tribunale di Torino condanna al risarcimento del danno per mancata consegna del foglio informativo; Corte d’App. di Cagliari, 27 aprile 2023, n. 136. con nota di B. CAMPAGNA: Prescrizione dei Buoni Postali a Termine serie 18O: Risarcimento del danno per mancata consegna del F.I.A.

[2] Si vedano, inoltre, ex multis: GdP Campobasso, Sent. n. 285 del 27/09/2023; Corte d’Appello di Sassari sent. del 27.4.2023 n°136; Trib. di Latina sentenza del 6 gennaio 2023; Corte d’Appello di Firenze sent. n. 1308/2022; GdP Palermo, Sent. n. 2298/2022; Trib. di Termini Imerese, Sent. n. 367/2022; Tribunale di Torre Annunziata, Sent. n. 945/2022; Corte d’Appello di Brescia sent. n. 560/2021, sent. n. 908/2021 e sent. n. 1262/2021; GdP Biella, Sent. n. 181/2021; GdP Potenza, Sentt. nn. 161/2021 e 482/2021; GdP Massa, Sent. n. 205/2020; Cass., Sent. n. 2030/2010; Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13979/2007.

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