L’Arbitro Bancario Finanziario si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto il diritto dell’amministratore di sostegno a operare sul conto corrente della ricorrente tramite home banking (in senso analogo, ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 7550/2022).
Come disposto dall’art. 405, n. 5, c.c. “Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità”.
Nello specifico, il giudice tutelare, con l’atto con cui nomina l’amministratore di sostegno, opera una valutazione circa la specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, ed indica, pertanto, sia gli atti che l’amministratore di sostegno è legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario, sia gli atti rispetto ai quali l’amministratore di sostegno deve dare il proprio consenso, offrendo assistenza al beneficiario.
Ebbene, i poteri e i limiti all’operatività dell’amministratore, sono oggetto di periodico esame da parte dell’autorità giudiziaria ed il giudice tutelare, alla luce della sopra citata norma codicistica, appare l’unico soggetto legittimato ad imporre obblighi o limiti all’amministratore, in merito all’utilizzo delle somme a disposizione del soggetto amministrato.
A tal riguardo, pertanto, il Collegio ritiene che dal momento in cui l’amministratore di sostegno sia legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell’autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l’autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking, disapplicando se del caso clausole di segno contrario.
Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale dispone testualmente che l’Amministratore di sostegno è autorizzato “alla richiesta di carta bancomat/postamat e di home banking, intestato al beneficiario”.
Dunque, deve ritenersi illegittimo un limite posto in tal senso dall’istituto di credito, il quale è soggetto estraneo al rapporto fra amministratore di sostegno e giudice tutelare, dal momento che solo quest’ultimo, tramite apposito decreto, può imporre limiti all’operatività sul conto del soggetto beneficiario (Collegio di Roma, decisione n. 21509/2021).
Alla luce delle argomentazioni riportare, stante l’autorizzazione del Tribunale, il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto dell’amministratore di sostegno a operare sul conto corrente della ricorrente tramite home banking.