Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 2 gennaio 2024, n. 26.
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26 del 02 gennaio 2024, ha preso nuovamente in esame il tema del “Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento”, introdotto con il Decreto Legislativo n. 37 del 15 marzo 2017, che è intervenuto sul Testo Unico Bancario con l’inserimento, all’interno del Titolo VI, del nuovo Capo II-ter “Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento”, al fine di attuare quanto previsto dalla Direttiva UE n. 92 del 2014, la c.d. Payment Account Directive (PAD), che ha disciplinato sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base[1].
Con la succitata pronuncia il Collegio di Coordinamento ha vagliato l’interpretazione dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, Testo Unico Bancario[2], con particolare riferimento, tra le altre questioni ivi affrontate, all’applicabilità di quest’ultima disposizione al trasferimento dei servizi di pagamento avente ad oggetto un conto corrente bancario, e giungendo, infine, a sancire quattro principi di diritto che dovrebbero governare il quadro normativo in esame.
Il trasferimento dei servizi di pagamento (c.d. portabilità) trova la propria definizione all’art. 126 decies, comma 3, lett. b), Testo Unico Bancario, quale diritto per il consumatore di ottenere, a seguito di richiesta, il “trasferimento”(…)“da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d’origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine”.
Premesso ciò, la fattispecie che ha dato origine al giudizio oggetto della presente decisione vede il ricorrente dolersi, a seguito di richiesta di chiusura del proprio conto corrente bancario di cui era titolare presso la banca resistente, della tardività della chiusura di detto conto, che avrebbe, in tal modo, determinato il superamento dei 12 giorni lavorativi previsti dalla normativa. Con la presentazione del ricorso il ricorrente chiede la corresponsione sia della penale che degli interessi, secondo quanto previsto dall’art. 126 septiesdecies, 2° comma, TUB, oltre al risarcimento del danno. L’istituto bancario deduce, in risposta, la presenza di pendenze che avrebbero determinato l’impossibilità di chiudere nei tempi previsti dalla normativa il conto corrente bancario, e inoltre che l’art. 126, septiesdecies, 2° comma, TUB sarebbe applicabile esclusivamente con riferimento al “Servizio di trasferimento” di cui all’art. 126-quinquiesdecies TUB, che prevede una apposita procedura, e non alla mera richiesta di chiusura del conto presentata direttamente alla banca resistente con contestuale trasferimento del saldo su altro conto aperto presso altro istituto.
Delineato brevemente il perimetro fattuale emergente dalla decisione, il Collegio territoriale, nel rimettere la causa al Collegio di Coordinamento, ha individuato nell’oggetto del giudizio una questione fondamentale, su cui ha segnalato la presenza di orientamenti interpretativi contrastanti fra i differenti Collegi territoriali. In particolare, ci riferiamo alla questione relativa all’“interpretazione dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, TUB e segnatamente della sua applicabilità al trasferimento di un conto corrente bancario”[3]. Lo stesso Collegio rimettente, inoltre, ha sollevato l’attenzione sul fatto che seppure venisse acclarata l’applicabilità della summenzionata disciplina al trasferimento dei servizi di pagamento con riferimento a un conto corrente bancario, tale decisione porrebbe diversi dubbi qualora il giudizio avesse ad oggetto la mera richiesta di chiusura del conto con contestuale trasferimento del saldo positivo su altro conto aperto presso altro istituto.
Con riferimento alla questione relativa all’applicabilità dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, TUB, al trasferimento di un conto corrente bancario, il Collegio di Coordinamento ha dato atto dell’esistenza di un primo orientamento contrario. Tale orientamento sostiene, per l’appunto, che l’art. 126 septiesdecies, 2°comma, TUB non sarebbe applicabile al trasferimento di un corrente bancario, sulla base di una diversità strutturale e disciplinare che caratterizza il conto corrente bancario rispetto al conto di pagamento, al quale ultimo si riferisce specificamente la disciplina sul trasferimento dei servizi di pagamento, e che determinerebbe la non applicabilità al primo della penale condizionata al ritardo nell’esecuzione del trasferimento dei servizi di pagamento.
Questo primo orientamento è stato sostenuto da varie pronunce di diversi collegi territoriali[4], e anche dallo stesso Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26297 del 13 dicembre 2019, in cui, quest’ultimo, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo il quale “le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 – septiesdecies del Testo Unico Bancario”. Tale principio, dalla lettura della sopracitata decisione, si fonderebbe sull’assunto per il quale il conto di pagamento, a differenza del conto corrente bancario, sarebbe riservato ai soli servizi di pagamento, e non alla raccolta del risparmio tra il pubblico, essendo quest’ultima vietata agli istituti di pagamento, caratterizzandosi quindi per consistere in due strumenti con diversità strutturali tali da ritenere che all’interno del primo non possa essere ricompreso il secondo, da cui conseguirebbe che la penale di cui all’art. 126 septiesdecies, II comma, TUB sia applicabile esclusivamente al conto di pagamento, quale strumento espressamente indicato dalle disposizioni sopracitate e destinatario della relativa disciplina.
Successivamente, il Collegio di Coordinamento nella pronuncia oggetto di commento ha dato atto dell’esistenza di un secondo orientamento, cui lo stesso ha aderito, e che sostiene invece l’applicabilità del suddetta penale per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento con riferimento a un conto corrente bancario, ritenendo che quest’ultimo rientri nella più ampia nozione di conto di pagamento, come anche sostenuto dal Collegio di Torino con la decisione n. 2808 del 22 marzo 2023 dove si afferma che “il deposito bancario in conto corrente (…) non è che una delle possibili forme di conto di pagamento e ne condivide natura e funzioni: un’interpretazione logica e razionale del precetto (…)”.
L’iter interpretativo del Collegio di Coordinamento muove dall’assunto per il quale all’interno delle definizioni contenute nell’art. 126 decies, 3° comma, TUB, non è ricompresa quella di conto di pagamento. Essendo, infatti, proprio il 4° comma dello stesso articolo ad affermare che ai fini del capo II-ter, Titolo VI, TUB debbano applicarsi le definizioni presenti e indicate nell’art. 2 n. 3 della c.d. Payment Account Directive del 2014, in cui il conto di pagamento viene definito come “un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento”. Sempre la medesima Direttiva definisce all’art. 2 n. 5 la nozione di operazione di pagamento come quell’atto di disposizione del pagatore o del beneficiario con cui si depositano, trasferiscono o ritirano fondi. E, quindi, proprio attraverso tale interpretazione sistematica delle definizioni sopra riportate, in virtù delle quali per conto di pagamento deve intendersi “un conto detenuto in nome di uno o più consumatori, usato per depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario”[5], che il presente Collegio è giunto alla conclusione per la quale il conto corrente bancario rientri nella definizione di conto di pagamento.
A sostegno di questa interpretazione “funzionalistica” del conto di pagamento, il Collegio ha richiamato anche il contenuto del considerando n. 12 della c.d. Payment Account Directive del 2014, in virtù del quale, nel delineare l’ambito di applicazione di quest’ultima, si afferma che il contenuto delle disposizioni ivi inserite debba riguardare tutti quei conti di pagamento attraverso i quali sia possibile effettuare operazioni quali il deposito di fondi, il prelievo di contante, l’esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi e anche l’esecuzione di bonifici, prevedendo che siano esclusi, al contrario, i conti che presentino funzioni più limitate di queste indicate, indicando a titolo esemplificativo i conti di risparmio e conti di appoggio di carte di credito, ma prevedendo, al contempo, che qualora questi ultimi conti con funzionalità limitate venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie, e comprendessero le sopra indicate funzioni, dovrebbero essere ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva[6].
Con il ragionamento sopra riportato il Collegio di Coordinamento ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 126 decies e ss. TUB sul trasferimento servizi di pagamento ai conti correnti bancari, ritenendoli ricompresi nell’ambito della cornice definitoria dei conti di pagamento ai fini del capo II-ter, Titolo VI, TUB.
Espressosi su tale prima questione, il Collegio di Coordinamento si è soffermato sul dato fattuale secondo il quale il ricorrente avrebbe effettuato la richiesta di chiusura del conto corrente bancario direttamente presso la banca trasferente, odierna resistente, rilevando, sul punto, che è propriamente il Testo Unico Bancario, all’art. 126 quinquiesdecies, a delineare la procedura che deve essere seguita, prevedendo che il trasferimento dei servizi di pagamento debba essere iniziato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente, su richiesta del consumatore, mediante apposita e specifica autorizzazione da quest’ultimo rilasciata all’esecuzione del trasferimento. Inoltre, al 3° comma, viene sancito che il termine di dodici giorni entro i quali deve essere eseguito il servizio di trasferimento, decorre dal momento di ricezione da parte della banca ricevente della predetta autorizzazione completa delle informazioni richieste, in conformità alla procedura stabilita all’articolo 10 della Direttiva 2014/92/UE.
Sul punto il Collegio di Coordinamento ha riscontrato che nel caso di specie il ricorrente non avrebbe seguito la procedura richiesta dalla disciplina sopra esposta, in quanto avrebbe presentato una richiesta di chiusura del conto corrente bancario direttamente al prestatore di servizi trasferente. Tale considerazione ha condotto il presente Collegio a non ritenere inadempiente la banca resistente, non essendo perciò tenuta a corrispondere la somma prevista dall’art. 126 septiesdecies, 2° comma, a titolo di penale. Consistendo, poi, quest’ultima, in una questione preliminare, il Collegio ha ritenuto le altre questioni sia di fatto che di diritto assorbite, dichiarando, in tal modo, non accolto il ricorso.
Il Collegio di Coordinamento ha, anche, chiarito che l’inapplicabilità degli artt. 125 quinquiesdecies e 126 septiesdecies T.U.B. non è di impedimento al riconoscimento di un risarcimento in via equitativa del danno causato da ritardo nell’estinzione del conto, nei casi in cui sia data prova del danno, quale conseguenza immediata e diretta del ritardo[7]. Prova che, tuttavia, nel caso di specie il Collegio ha ritenuto non essere stata fornita.
In conclusione, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, al fine di fornire risposta ai quesiti posti dal Collegio remittente, di formulare quattro principi di diritto, come di seguito esposti:
- “Il conto corrente bancario costituisce un conto di pagamento ai sensi degli artt. 126 decies e ss. t.u.b.;
- La richiesta di trasferimento di un conto corrente bancario, con la chiusura di quest’ultimo, costituisce un “servizio di trasferimento” ai sensi degli artt. 126, 3° comma, lett. b), t.u.b.;
- Nel caso in cui tale servizio di trasferimento sia eseguito oltre il termine di dodici giorni lavorativi che è disposto dall’art. 126 quiquiesdecies, 3° comma, t.u.b., il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro a titolo di penale ex lege, ai sensi dell’art. 126 septiesdecies, 2° comma, t.u.b.;
- Secondo quanto stabilisce l’art. 126 quinquiesdecies, 3° comma, t.u.b., il suddetto termine di dodici giorni lavorativi decorre dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE”[8].
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[1] Si veda anche la nota della Banca d’Italia, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria – Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio, intitolata “Trasferimento dei servizi di pagamento” del 22.06.2017.
[2] V. Articolo 126-septiesdecies (Obblighi informativi e responsabilità), II comma, TUB: “Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento”.
[3] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26/2024.
[4] Cfr. ABF, Collegio di Bari, decisione n.19055/2020; ABF, Collegio di Bologna decisione n. 1898/2023; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 4014/2023; ABF, Collegio di Roma, decisione n. 5286 del 2023.
[5] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26/2024.
[6] Dal considerando n. 12 Direttiva 2014/92/UE: “Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l’esecuzione di bonifici. Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate. Ad esempio, in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio, i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della presente direttiva”.
[7] Nello stesso senso si veda ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 1701/2023; ABF, Collegio di Roma, decisione n. 23556/2020.
[8] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 26/2024.
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