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Nota a ACF, 20 marzo 2024, n. 7250.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, parte ricorrente riferisce di avere operato in regime di consulenza, circostanza esclusa dall’Intermediario. Sul punto, dal contratto-quadro emerge l’attivazione dei “servizi di investimento base”, che astrattamente comprendono anche la consulenza in materia di investimenti; pur tuttavia, dalle note di eseguito non risultano evidenze di raccomandazioni di investimento, potendosi dedurre soltanto lo svolgimento del servizio di raccolta ordini, con la conseguenza che l’intermediario non fosse tenuto a svolgere valutazioni di adeguatezza, ma soltanto di appropriatezza.

Riguardo alle contestazioni sulla violazione degli obblighi informativi, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, l’Intermediario è tenuto a dimostrare “in concreto” di aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d’informazione preventiva in modo non meramente formalistico. Ciò posto, emerge che l’operatività oggetto di contestazione è avvenuta, per la maggior parte, a mezzo internet.

Orbene, per quanto concerne il compiuto assolvimento degli obblighi informativi in caso di operazioni effettuate tramite piattaforme di trading on line, è orientamento arbitrale che «la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni di investimento non può avere, tra i suoi effetti, quello di giustificare un abbassamento della sua soglia di tutela e non esonera, di certo, l’intermediario dal fornire all’investitore le informazioni previste dalla normativa di settore»[1]. Più nel dettaglio, si è avuto già modo di chiarire che, ferma restando la possibilità per gli intermediari di strutturare altre procedure che possano essere considerate equipollenti, sono da considerarsi modalità equivalenti alla consegna materiale della documentazione informativa, e tali dunque da far ritenere pienamente comprovato l’adeguato assolvimento da parte dell’intermediario dei relativi obblighi, i sistemi di trading on line in cui:

a) la visualizzazione della scheda prodotto rappresenta un passaggio obbligato per poter disporre l’investimento, richiedendosi la presa visione e accettazione della stessa per poter impartire l’ordine di acquisto;

b) tutte le informazioni di dettaglio rilevanti sono inserite direttamente nella pagina dove si trova il comando per impartire l’ordine di acquisto;

c) è previsto un link che permette di scaricare il documento, ma con una funzionalità bloccante, che renda cioè possibile impartire l’ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d’atto di aver preso visione della documentazione informativa[2].

Ebbene, nel caso di specie, l’Intermediario non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l’avveramento di un pieno e corretto assolvimento degli obblighi informativi. I moduli tipo di “riepilogo informazioni e dati dell’ordine di compravendita titoli impartito tramite internet banking”, depositati dall’Intermediario, si riferiscono ad operazioni estranee al perimetro delle contestazioni e, comunque, dimostrano il rilascio di informazioni sintetiche, in quanto tali non del tutto idonee ad esplicitare le caratteristiche ed i rischi dei titoli di che trattasi. Le note informative di eseguito (che indicano il canale tramite cui è stato impartito l’ordine, nonché gli elementi essenziali dell’ordine stesso, prezzo, quantità e controvalore, mercato) non contengono la descrizione delle caratteristiche dei titoli medesimi.

In relazione, all’adesione all’aumento di capitale del 2015 (operazione disposta in Filiale), dal modulo di sottoscrizione emerge un’informativa di tipo formalistico, stante la dichiarazione del ricorrente di essere stato avvertito che “copia del Prospetto e dei Supplementi sono disponibili gratuitamente” presso l’Intermediario nonché sul sito internet dello stesso, e “di aver letto attentamente” detti documenti “in particolare, i Fattori di rischio”, contenuti nel prospetto medesimo, e la presa d’atto del ricorrente medesimo di essere stato informato sulle politiche di gestione del conflitto di interessi.

Quanto, infine, all’adempimento degli obblighi informativi successivi agli investimenti, l’Intermediario (pur non essendovi contrattualmente tenuto) ha dimostrato, comunque, di avere fornito, tramite la documentazione contabile, un’informativa sul valore “equo” dei titoli e di avere comunicato anche le operazioni di raggruppamento titoli negli anni 2015 e 2016.

Passando alle valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza, l’Intermediario non ha fornito evidenze circa le valutazioni effettivamente svolte e le relative comunicazioni rese al ricorrente. Occorre, nondimeno, rilevare che, dalla profilatura MiFID, significativa ai fini dell’operatività qui in lite, emergono un livello di conoscenza, esperienza, propensione al rischio ed obiettivi di investimento di livello medio-alto; l’orizzonte temporale di riferimento scelto è anch’esso medio-alto e il livello di rischio è definito “alto”: ne emerge il profilo di un investitore certamente evoluto e alquanto consapevole dei rischi insiti nell’operatività controversa. Tale profilo è avvalorato dalle rendicontazioni contabili presenti in atti, riferite al tempo dell’operatività contestata, le quali evidenziano la presenza di investimenti in azioni, caratterizzate da un rischio, al tempo, anche più elevato di quello rappresentato dalle azioni qui in lite.

In punto di eziologia, la giurisprudenza arbitrale ha affermato che la sussistenza di un nesso causale fra inadempimenti informativi e danno viene meno nel caso in cui il cliente abbia continuato a compiere con sistematicità le operazioni di cui si duole, con l’effetto che le perdite conseguentemente maturate non si sono registrate in un’unica soluzione e quale conseguenza di una singola operazione, bensì come risultante di una molteplicità di operazioni autonomamente poste in essere[3].

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[1] Cfr. ACF, 30.03.2022, n. 5242; ACF, 16.02.2023, n. 6330.

[2] Cfr. ACF, 30.03.2022, n. 5242.

[3] Cfr. ACF, 11.03.2020, n. 2332; ACF, 11.06.2020, n. 2663.

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