Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, in materia, i seguenti principi di diritto:
1) risultano affetti da nullità assoluta i contratti derivati conclusi da un soggetto privo della qualifica di promotore finanziario nell’ambito di attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari;
2) sussiste nullità strutturale del contratto derivato in assenza della doverosa rappresentazione, da parte della Banca, del rischio dipendente dall’operazione, essendo necessario accertare la presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
3) l’accordo tra intermediario ed investitore deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi, pur se impliciti.