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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2024, n. 6789.

Massima redazionale

Nella specie, nessuna responsabilità poteva ascriversi alla Banca per non essersi attivata per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, non essendovi nessuna disposizione che ponesse a carico di essa un simile obbligo: invero, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, «non vi è alcuna disposizione normativa che stabilisca l’obbligo in capo al creditore procedente di attivarsi per la cancellazione della trascrizione del pignoramento; per altro, il G.E. aveva disposto l’estinzione della procedura esecutiva, onorando della cancellazione il Conservatore dei RR.II. di Catanzaro, senza imporre uno specifico onere a carico dell’istituto di credito procedente. Chiunque avesse avuto interesse all’eliminazione del vincolo avrebbe, dunque, potuto provvedere al suddetto incombente, semplicemente presentando l’ordinanza dei qua al Conservatore dei registri immobiliari»; considerazione, quella così svolta la quale comportava altresì «che la qualificazione degli originari attori, quali parti esecutate, anziché come acquirenti terzi, non ha alcun rilievo e non incide sui termini della questione»; di qui, evidentemente, la constatata assenza di «nesso di causalità tra la condotta di Banca […] ed i pretesi danni con conseguente corretto rigetto della domanda risarcitoria».

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