Nella specie, nessuna responsabilità poteva ascriversi alla Banca per non essersi attivata per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, non essendovi nessuna disposizione che ponesse a carico di essa un simile obbligo: invero, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, «non vi è alcuna disposizione normativa che stabilisca l’obbligo in capo al creditore procedente di attivarsi per la cancellazione della trascrizione del pignoramento; per altro, il G.E. aveva disposto l’estinzione della procedura esecutiva, onorando della cancellazione il Conservatore dei RR.II. di Catanzaro, senza imporre uno specifico onere a carico dell’istituto di credito procedente. Chiunque avesse avuto interesse all’eliminazione del vincolo avrebbe, dunque, potuto provvedere al suddetto incombente, semplicemente presentando l’ordinanza dei qua al Conservatore dei registri immobiliari»; considerazione, quella così svolta la quale comportava altresì «che la qualificazione degli originari attori, quali parti esecutate, anziché come acquirenti terzi, non ha alcun rilievo e non incide sui termini della questione»; di qui, evidentemente, la constatata assenza di «nesso di causalità tra la condotta di Banca […] ed i pretesi danni con conseguente corretto rigetto della domanda risarcitoria».