Nota a ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, nn. 1258, 1259 e 1260.
«Parallasse: spostamento angolare apparente di un oggetto,
quando viene osservato da due punti di vista diversi.»
(da Vocabolario Treccani)
Con il trittico di recentissime decisioni in oggetto, il Collegio milanese dell’Arbitro Bancario Finanziario reitera la propria valutazione sulla vessatorietà della clausola floor, inserita in un contratto di mutuo, a tasso variabile, stipulato da un cliente-consumatore.
Ebbene, in senso diacronico, nella prima decisione[1] è dato leggersi, in punto di narrativa, che «[L’intermediario] Nel merito comunque deduce che l’inserimento della clausola floor non può essere qualificato in termini di vessatorietà, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. cons., atteso che la clausola è stata redatta in modo chiaro e comprensibile.».
Nella seconda decisione[2], in maniera non dissimile e senza continuità con la giurisprudenza prevalente, si rileva che «l’orientamento dell’Arbitro esclude che la c.d. “clausola floor” rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.: essa è dunque ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile, come previsto dall’art. 34, comma 2 del Codice del consumo.». Si prosegue affermando che «le parti hanno altresì pattuito l’applicazione di una c.d. “floor clause”, concordando che il tasso di interesse non avrebbe potuto essere inferiore all’1,10%; peraltro le modalità con le quali avrebbe trovato applicazione la clausola floor erano evidenziate anche nell’offerta vincolante [] ove è specificamente indicato che “potrebbe accadere che nonostante la discesa del parametro di indicizzazione utilizzato per la determinazione del tasso del mutuo, quest’ultimo non subisca più riduzioni poiché è stato raggiunto il valore del tasso minimo previsto”.».
Da ultimo, nella terza decisione[3], il Collegio milanese evidenzia come si debba escludere «che la c.d. “clausola floor” rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.: essa è dunque ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile, come previsto dall’art. 34, comma 2 del Codice del consumo.».
La giurisprudenza arbitrale incorre (rectius, continua a incorrere) in quello che, mutuando un tecnicismo scientifico, è un errore di parallasse, nientedimeno che un fenomeno ottico capace di falsare la prospettiva, creando un’illusoria sovrapposizione degli oggetti osservati: nel caso di specie, tra chiarezza e comprensibilità, da un lato, e vessatorietà, dall’altro.
Invero, una clausola, al netto della più o meno efficace scelta lessicale, è prioritariamente vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. cons., quando sia determinativa, a carico del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La clausola floor si risolve in un meccanismo di sterilizzazione degli effetti della (eventuale) diminuzione del tasso variabile, elidendo l’alea per solo una delle due parti contraenti (l’Istituto mutuante). Al contempo, il cliente, consumatore e mutuatario, resta assoggettato, sprovvisto di “frangiflutti” manutentivi, a qualsivoglia (eventuale) oscillazione in aumento del tasso contrattuale. Ecco, dunque, che si ingenera quel significativo squilibrio, tra prestazioni, in assenza di un paritario meccanismo equitativo, a favore del mutuatario, come, a titolo esemplificativo, la previsione di una clausola cap (o tetto massimo).
Non possono tacersi i pronunciamenti, in tal senso, della giurisprudenza di merito[4]. Sempre milanese, peraltro. Perché, come recita il noto adagio, «Milan l’è semper on gran Milan».
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, n. 1258.
[2] Cfr. ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, n. 1259.
[3] Cfr. ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, n. 1260.
[4] Cfr. App. Milano, App. Milano, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 558, già commentata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR, 14 novembre 2023, Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR. – Diritto del Risparmio. V. anche App. Milano, Sez. I, 6 settembre 2022, n. 2836, già commentata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante, 22 settembre 2022, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante. – Diritto del Risparmio.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it