Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4057.
La pronuncia qui in commento ripercorre in maniera chiara e precisa la giurisprudenza relativa agli obblighi informativi nelle operazioni di investimento che gravano in capo all’intermediario – pena in caso di inosservanza – la condanna al risarcimento del danno.
Gli obblighi informativi ai quali facciamo riferimento sono quelli previsti dagli artt. 21 TUF e 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998. Le predette norme impongono all’intermediario di adeguatamente informare il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’investimento e in assenza vieta all’intermediario di procedere all’operazione di investimento stesso e, nel caso in cui proceda, all’eventuale risarcimento del danno.
La Cassazione chiamata a pronunciare sul punto da due investitori soccombenti nei precedenti gradi di giudizio esponeva quanto segue. Gli obblighi ex artt. 21 TUF e 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998 impongono in capo all’intermediario la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, puntuale di tutte le motivazioni idonee a rendere un’operazione inadeguata con specifico raffronto al profilo di rischio dell’investitore. Tali informazioni comprendono anche quelle attinenti al rischio di default dell’emittente con conseguente perdita del capitale investito, in quanto tali informazioni sono sicuramente necessarie all’investitore per decidere in modo effettivamente consapevole se procedere o meno con l’investimento[1]1. La Suprema Corte, nella sentenza in commento, specifica, inoltre, che gli obblighi de quo risultano essere particolarmente estesi e penetranti. Tale affermazione risulta essere confermata da molteplici pronunce. Infatti, la Corte nel 2017 già aveva ritenuto che l’investitore deve operare in un contesto di piena consapevolezza ovvero avendo acquisito l’intero dettaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate in base al proprio profilo (parametro di diligenza applicabile) (Cass., n. 8619/2017). L’intermediario, specularmente, deve rendere edotto l’investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e dell’eventuale e probabile rischio di default (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016). In conclusione possiamo affermare che risulta difficile per l’intermediario giustificare un deficit informativo. La giurisprudenza non ha ritenuto sufficienti a giustificazione esemplificativamente la dimensione locale dell’intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., n. 9460/2020) o la generica propensione al rischio in base ad investimenti pregressi (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023) e, sorprendentemente, il fatto origine della perdita (nel caso di specie il default dello stato Argentina) non prevedibile.
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[1] Cfr. Cass. n. 12544/2017; Cass., n. 15936/2018.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.