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Nota a Memoria ex art. 378 c.p.c., del 6 febbraio 2024.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

«Si possono scrivere pagine e pagine di descrizione del sorriso della Gioconda, ma il sorriso stesso quale è stato dipinto da Leonardo non potrà mai essere tradotto in parole, e ciò non perché il sorriso della Gioconda sia così «misterioso». In realtà, il sorriso di chiunque è misterioso.»
(Erich Fromm)

La questione controversa.

Parte attrice aveva convenuto innanzi al Tribunale di Salerno l’Istituto bancario che le aveva erogato un finanziamento, da restituire con 180 rate mensili, con previsione di interessi parti al 5,40%, prevedendo un ammortamento c.d. “alla francese” che aveva condotto ad applicare (a seguito di capitalizzazione composta) un tasso di interesse effettivo del 5,54%. La cliente-mutuataria aveva chiesto che:

  • venisse accertata la nullità e inefficacia della clausola di determinazione degli interessi e del piano di ammortamento, per violazione degli artt. 821, 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e 125bis TUB, unitamente all’art. 6 della delibera CICR e per violazione dell’art. 9, comma 3, legge n. 192/1998;
  • venisse disposta la condanna della Banca convenuta al rimborso degli interessi indebitamente corrisposti sino all’ultima rata pagata.

Dall’ordinanza del Tribunale di Salerno[1], si ricava che l’Istituto, costituendosi, contestava la domanda attorea, rilevando, da un lato che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non reca alcuna violazione del divieto di anatocismo, di cui all’art. 1283 c.c., e che, in secondo luogo, la mancata indicazione della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo degli interessi si rivela irrilevante, posto che il meccanismo “alla francese” è esplicitato dal piano di ammortamento.

Invero, la stessa ordinanza di rimessione conferma che il testo contrattuale non indica espressamente che il piano di ammortamento seguisse la modalità “alla francese”, né, tantomeno, indicasse l’applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi, ma il contratto di mutuo recasse (oltre all’indicazione dell’importo mutuato) «l’indicazione del numero di rate da restituire, del loro ammontare, del TAN, del TAE (maggiore del TAN, così rivelando la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori) ed il piano di ammortamento “a rate costanti” che indica tutte le singole rate nel loro ammontare totale e nella loro composizione (cioè nella parte dovuta per capitale e per interessi)».

Con decreto della Prima Presidente[2], è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite la questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363bis c.p.c.

In definitiva, occorre stabilire:

  • se, ai fini della trasparenza contrattuale, in presenza di un mutuo a tasso fisso che preveda il rimborso di capitale ed interessi in virtù di pagamento di una rata costante, secondo lo schema c.d. “alla francese”, l’Istituto di credito possa limitarsi ad esplicitare le condizioni contrattuali e a fornire il piano di ammortamento o debba, piuttosto, illustrare quali siano le peculiarità connesse a tale modalità di rimborso e gli eventuali maggiori costi che esso determina;
  • laddove dovesse ritenersi che la consegna del piano di ammortamento non sia sufficiente a garantire la trasparenza del rapporto è, quindi, necessario stabilire quale sia lo standard minimo di informazione che è condizione di validità del mutuo.

La Procura Generale appalesa la necessità di illustrare, in via preliminare: le possibili modalità di ammortamento di un contratto di mutuo; la differenza tra ammortamento a rata costante secondo il metodo c.d. “alla francese” e ammortamento a rata decrescente secondo il metodo c.d. “all’italiana”; la differenza di effetti prodotti dalla scelta del piano di rimborso sul costo dell’operazione di finanziamento; per quale ragione e in che senso si afferma che l’interesse applicato nel caso di ammortamento c.d. “alla francese” è un interesse composto e sotto quale profilo l’interesse composto può determinare l’eventuale violazione diretta o indiretta delle regole civilistiche dettate dagli artt. 829, 1194 e 1283 c.c.

Primo binomio: ammortamento c.d. “alla francese”/ammortamento c.d. “all’italiana”.

L’ammortamento c.d. “alla francese” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi (decrescente). Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento “alla francese”, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, computati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via poi il capitale residuo, e da frazioni di capitale (quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo della rata costante concordato e l’ammontare della quota interessi). Per effetto di tale meccanismo, la composizione delle rate trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce l’abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente della quota delle rate ascrivibili a capitale.

L’ammortamento c.d. “alla italiana” è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate non costanti ma decrescenti”; più precisamente, le rate recano una frazione di capitale costante e una quota di interessi decrescente, fermo restando che (anche in questa ipotesi) la quota di interessi è calcolata sin da subito sull’intero importo mutuato e su quello via via residuo.

Il montante degli interessi, sia nell’ammortamento c.d. “alla francese”, sia in quello c.d. “all’italiana”, non cambia, perché in ambedue l’Istituto pretende il pagamento degli accessori anche sulle quote di capitale non ancora scadute. Per effetto dell’ammortamento c.d. “all’italiana”, il mutuatario, estinguendo le rate in scadenza, rimborsa il capitale per frazioni sempre uguali, sicché il pagamento degli interessi (quantunque calcolato su tutto l’importo mutuato) non viene onorato prioritariamente rispetto al capitale, ma viene eseguito in virtù di versamenti proporzionali distribuiti durante tutto l’arco del tempo in cui la dilazione è concessa. Infine, secondo i matematici finanziari, l’ammortamento c.d. “alla francese” comporta l’applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, mentre l’ammortamento c.d. “all’italiana” implica l’applicazione di un interesse semplice.

Le criticità “italiane” dell’ammortamento “alla francese”.

Come noto, una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina hanno ipotizzato alcune criticità sottese alla previsione dell’ammortamento c.d. “alla francese”.

Anzitutto, si è ipotizzato che l’Istituto bancario pretenda il pagamento di interessi non ancora dovuti: “se pure matura giorno per giorno, il debito per interessi diventa esigibile solo quando esigibile sia diventato pure il capitale”. Gli interessi non potrebbero essere calcolati sin dall’inizio dell’ammortamento sull’intero capitale erogato e, poi, sul capitale residuo a scalare.

Ancora, si è ritenuto che, con la modalità di ammortamento de qua, si assisterebbe a una violazione dell’art. 1194 c.c., a tenore del quale il pagamento non può essere imputato a capitale, piuttosto che a interessi e spese, senza il consenso del creditore.

Infine, si è sostenuto che il mutuo con ammortamento c.d. “alla francese” violerebbe il divieto di anatocismo, in quanto il regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori produrrebbe sempre una progressione esponenziale del titolo maturato per tale voce.

A giudizio della Procura Generale, tali criticità non colgono nel segno.

In prima istanza, non è condivisibile il rilievo secondo cui non sarebbe lecito computare gli interessi sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. In tal senso, si pone l’art. 820, comma 3, c.c., per cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”; ebbene, da tale disposizione si ricava, infatti, che il mutuante ha diritto all’immediata remunerazione del capitale di cui si è privato, a favore del mutuatario, a cui ne ha concesso il godimento.

Invero, se la scadenza degli interessi dovesse giocoforza coincidere con quella del capitale, non avrebbe avuto alcun senso prevedere che il contratto di mutuo possa essere risolto per l’inadempimento della obbligazione di interessi. La conclusione secondo cui gli interessi possono dover essere pagati anche quando il capitale non è ancora scaduto si rileva pure dall’art. 2948, n. 4, c.c., dettato in materia di prescrizione, che accomuna gli interessi a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi.

Si può concludere che le parti contraenti siano libere di stabilire convenzionalmente la maturazione e l’esigibilità degli interessi, ovverosia se vadano versati in un’unica soluzione, alla fine del rapporto, contestualmente al rimborso del capitale, oppure possono stabilire che si versino nel corso del rapporto, prima del capitale. Trattandosi di obbligazioni diverse, l’esigibilità degli interessi prescinde del tutto dall’esigibilità del capitale[3]; il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura, né, tantomeno, a eliminarne l’autonomia[4]. Sicché, è legittimo che gli interessi divengano (convenzionalmente) esigibili (e versabili) prima che divenga esigibile il capitale (c.d. beneficio di liquidità).

Peraltro, la violazione connessa al computo degli interessi pure sul capitale a scadere, ove riscontrabile, riguarderebbe tutte le ipotesi di mutuo ad ammortamento; invero, sia l’ammortamento c.d. “alla francese”, che quello “all’italiana”, prevedono il computo immediato degli interessi su tutto il capitale erogato.

Del pari, non sembra meritevole di condivisione l’asserita violazione dell’art. 1194 c.c. I criteri di imputazione del pagamento sono convenuti dalle parti contraenti, in virtù di un accordo che costituisce espressione di diritti disponibili. Non può, dunque, revocarsi in dubbio l’ammissibilità di una pattuizione che si sostanzi nella previsione di una immediata esigibilità degli interessi e il loro pagamento anticipato.

Da ultimo, non è configurabile la violazione del divieto di anatocismo, ex art. 1283 c.c., che ricorre esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale, che da interessi già scaduti: siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie. L’ammortamento c.d. “alla francese” prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata, sin da subito, sull’intero capitale erogato, benché quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo de quo è piuttosto costruito in modo tale che a ogni rata il debito per interessi si estingua a condizione (ovviamente) che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo di trasformazione dell’obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo dei successivi, ulteriori interessi.

In definitiva, non appare corretto ritenere che nel mutuo c.d. “alla francese” il prestito si svolga in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce soltanto una modalità di imputazione delle rate.

I suesposti profili di invalidità del mutuo con ammortamento c.d. “alla francese” per contrarietà a norme imperative, consequenzialmente, non ricorrono.

Secondo binomio: determinatezza(determinabilità)/indeterminatezza (indeterminabilità).

Senza soluzione di continuità, l’omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull’interesse composto non comporta indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di mutuo.

Invero, per affermare la determinatezza o determinabilità dell’oggetto dell’obbligazione accessoria, relativa agli interessi, è, invero, indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi a un tasso diverso da quello legale siano specifici. Più specificamente, la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l’oggetto sulla base degli elementi prestabiliti dalle parti. Si ha, pertanto, indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé, analitiche, da un punto di vista matematico finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo a un’univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interesse diversi e, di conseguenza, non determinate o determinabili nel loro oggetto.

Il contratto di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, computato a tasso fisso, è evidentemente certo nel suo oggetto, perché identifica l’importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare a titolo di accessori, se non estingue anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento.

Residua il solo profilo della paventata conflittualità con la normativa in materia di trasparenza.

Terzo binomio: opacità/trasparenza (ex art. 117 TUB).

All’interrogativo se, a parità di tasso di interesse fisso nominale, l’operazione di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese” comporti l’applicazione di un tasso di interesse effettivo, ma “occulto” (perché non dichiarato maggiore rispetto a quello che opererebbe con ammortamento c.d. “all’italiana”, la Procura Generale risponde negativamente, seppur con due guarentigie.

Dal raffronto tra i due piani emerge immediatamente il fatto che, a parità di condizioni, il monte interessi complessivo che matura nell’ammortamento c.d. “all’italiana” risulta inferiore a quello in caso di ammortamento c.d. “alla francese”. Pur tuttavia, tale discrimen non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo, nel caso di ammortamento transalpino, sia superiore a quello nominale; tale effetto è, per converso, riconducibile alla scelta del tempo e del modo del rimborso ed è, dunque, ascrivibile alla circostanza che, nell’ammortamento c.d. “all’italiana”, si abbatte più velocemente il capitale e, quindi, già a partire dalla seconda rata gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. In altri termini, è vero che a parità di condizioni complessive (durata della dilazione e tasso di interesse nominale), l’ammortamento c.d. “alla francese” è più costoso per il mutuatario rispetto all’ammortamento c.d. “all’italiana”, perché gli impone di pagare un maggiore importo a titolo di interessi; pur tuttavia, tale maggiore costo non è occulto, né deriva dalla capitalizzazione in senso tecnico degli interessi, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che la dilazione si articoli nel pagamento di una rata costante e non di una rata decrescente. Il maggior costo dell’operazione di finanziamento a rata costante costituisce il prezzo “palese”, perché esplicitato, di una rata calmierata che, per queste sue caratteristiche, si adatta più facilmente a una platea più ampia di utenti.

Non pare che gli obblighi di trasparenza, disciplinati dall’art. 117 TUB, possano ritenersi violati. Invero, alla luce della disposizione de qua è imprescindibile specificare quale sia il tasso di interesse nominale, nonché evidenziare ogni eventuale maggiore costo dell’operazione.

La Suprema Corte è chiamata a stabilire se l’obbligo imposto dalla summenzionata disposizione normativa possa ritenersi violato, non a causa della mancata esplicitazione del tasso di interesse nominale applicato, ma in conseguenza del fatto che, in virtù di un ammortamento c.d. “alla francese”, il costo economico complessivo dell’operazione per il mutuatario sia maggiore rispetto all’alternativa ipotesi di un ammortamento c.d. “all’italiana”, perché, per beneficiare della rata costante, quest’ultimo rimborserà più lentamente il capitale.

Rispetto alla formula matematica, la risposta non può che essere negativa, atteso che (come evidenziato) il piano di ammortamento specifica la composizione delle rate.

Ulteriormente, l’Istituto di credito non può essere obbligato a una consulenza finanziaria relativa a prodotti che non offre, né è tenuto, parimenti, a esplicitare quali siano le conseguenze della opzione, evidentemente favorevole, per la rata costante. La circostanza che non venga indicato che il piano di ammortamento sia “alla francese” e che lo stesso sia calcolato sulla base di un regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, in luogo dell’interesse semplice, non origina un difetto di trasparenza solo in ragione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, necessario per assicurare la costanza della rata in equilibrio finanziario (sebbene ciò implichi, rispetto al mutuo “all’italiana”, un costo ulteriore e maggiore per il cliente).

Al contempo, non può argomentarsi in senso contrario che la violazione del principio di trasparenza dovrebbe farsi discendere dalla applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte[5], ove ha affermato il principio per cui l’art. 117, comma 4, TUB, richiede la stipula per iscritto di tutte le condizioni che importano una “maggiore onerosità del finanziamento”. Deve, infatti, essere ulteriormente rimarcato che il concetto di maggiore onerosità non può essere invocato nel caso di specie, in quanto la Banca non applica costi ulteriori, ma eroga il prodotto finanziario a rata costante, con gli oneri che la modalità di rimborso inevitabilmente comporta. Tale conclusione, peraltro, si pone senza soluzione di continuità con il principio statuito in tema di leasing[6], per cui la funzione della trasparenza non è più quella meramente “bancaristica”, ma economica: in quest’ottica, è trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa e che reca clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile e che riveli il costo totale del credito. Il viatico all’adozione di una nozione “nuova” di trasparenza si è avuto con la giurisprudenza unionale[7], con l’assunzione di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale (declinato dalle previsioni contrattuali) l’equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra le parti contraenti (tra i loro diritti e obblighi reciproci).

Da ultimo, occorre segnalare, in senso adesivo, il recente pronunciamento della Sezione Tributaria della Suprema Corte[8].

Le conclusioni della Procura Generale.

In ossequio a quanto diffusamente rassegnato e argomentato, la Procura Generale chiede l’enunciazione della regula iuris, per cui:

«l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB».

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Ci sarà pure un giudice a Berlino. D’altronde, non poteva essere altrimenti, trattandosi, pur sempre, di un’Italia-Francia. Sebbene, stavolta, l’arbitro sarà a Roma, con buona pace di Bertold Brecht.

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Trib. Salerno, Sez. I, 19 luglio 2023, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e indicazione del regime di capitalizzazione composto: rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, 22 luglio 2023, Modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e indicazione del regime di capitalizzazione composto: rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. – Diritto del Risparmio.

[2] Il riferimento è a Cass., 6 settembre 2023, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, 06.09.2023: l’ammortamento c.d. “alla francese” sbarca sugli scranni della Sezioni Unite Civili, 9 settembre 2023, 06.09.2023: l’ammortamento c.d. “alla francese” sbarca sugli scranni della Sezioni Unite Civili. – Diritto del Risparmio.

[3] V. l’art. 1815 c.c., per il mutuo; l’art. 1825 c.c., per l’apertura di credito; l’art. 1499 c.c., per la vendita.

[4] Cfr. Cass. n. 11400/2014.

[5] Cfr. Cass. n. 18664/2023.

[6] Il riferimento è a Cass. n. 12889/2021.

[7] Cfr. CGUE, 21.12.2016, C-154/15, C-307/15 e C-308/15.

[8] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. V, 2 ottobre 2023, n. 27823, già annotata su questo Portale, con massima redazionale, Regime composto e anatocismo, 15 dicembre 2023, Regime composto e anatocismo. – Diritto del Risparmio.

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