Nota a ABF, Collegio di Bologna, 15 dicembre 2023, n. 12696.
Nella pronuncia in esame l’Arbitrato Bancario Finanziario ha dovuto vagliare il rispetto della ripartizione degli obblighi tra i PSP coinvolti in caso di richiesta di portabilità dei servizi di pagamento e di estinzione di conto corrente con trasferimento del saldo disponibile nonché l’applicabilità dell’indennizzo previsto dall’art. 126 septiesdecies del Testo Unico Bancario nel caso di ritardata chiusura di rapporto di conto corrente.
Il ricorrente, quindi, in prima battuta, lamentava una ritardata chiusura del conto corrente rispetto alla data di efficacia prevista e conseguente indisponibilità da parte sua del saldo per cui chiedeva che gli venisse riconosciuto l’indennizzo ex art. 126 septies decies TUB.
Inoltre, ulteriori conseguenze della ritardata chiusura erano individuabili nel mancato pagamento di una fattura emessa dalla società elettrica nonché ulteriori danni – anche non economici – sempre collegati al grave ritardo ma non oggettivamente calcolabili per cui ne chiedeva una quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Solamente a seguito delle difese spiegate dall’intermediario convenuto, il ricorrente lamentava altresì un ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento per mancata attivazione della domiciliazione bancaria e della carta di credito.
Alla luce delle difese e controrepliche spiegate dall’intermediario convenuto e della documentazione prodotta l’Arbitrato ha rigettato il ricorso.
In primo luogo, il Collegio ha accolto le difese dell’intermediario convenuto secondo le quali egli aveva l’obbligo di comunicare e trasmettere l’elenco dei servizi da trasferire con tutte le informazioni utili e di revocare tutte le domiciliazioni entro la data di efficacia: obblighi che erano stati adempiuti.
L’attivazione degli addebiti diretti sul nuovo conto corrente costituiva, quindi, attività di competenza e responsabilità del PSP ricevente per cui tale omissione non era imputabile all’intermediario convenuto tant’è vero che, risultava agli atti del Collegio, che il PSP ricevente aveva comunicato di aver attivato tutti gli addebiti diretti ricorrenti tra cui risultava anche il fornitore di cui alla fattura rimasta inevasa.
Della suddetta ripartizione peraltro ne costituiva conferma proprio il modulo utilizzato per la richiesta di portabilità sottoscritta dal ricorrente con espressa autorizzazione in tal senso a favore dei PSP.
In secondo luogo, sempre dalla richiesta di portabilità sottoscritta, non risultava che relativamente alla carta di credito il ricorrente ne avesse chiesto il trasferimento. Peraltro, il Collegio precisa altresì che ciò non sarebbe stato possibile in quanto tale strumento di pagamento non rientra nei servizi trasferibili di cui alla definizione ex art. 126 quinquies decies, comma 2, lett. d TUB per cui anche tale doglianza doveva essere rigettata.
Infine, relativamente alla ritardata chiusura del conto corrente per la quale il ricorrente avanzava richiesta di indennizzo ex art. 126 septies decies TUB, il Collegio ha confermato l’orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento sull’ambito di applicazione di detta normativa da escludersi, quindi, nel caso di specie.
Con la decisione n. 26297 del 13.12.2019 quest’ultimo infatti ha affermato testualmente quanto segue “le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l’applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all’art. 126 – septiesdecies del Testo unico bancario”.
Inoltre, anche la tesi della legittimità della mancata chiusura tempestiva del conto corrente da parte dell’intermediario convenuto a causa della presenza di obblighi di pagamento alla data di efficacia della richiesta ha trovato accoglimento da parte del Collegio.
Anche sotto questo profilo il Collegio ha confermato l’orientamento già espresso[1]: il PSP originario è legittimato a non procedere con la chiusura del conto corrente entro la data di efficacia indicata nella richiesta di portabilità in caso di pendenza di operazioni di pagamento non contabilizzate in quanto esse costituiscono comunque un suo obbligo ma, al contempo, quest’ultimo ha altresì un obbligo di trasparenza nei confronti del consumatore sull’esistenza di tale circostanza impeditiva della chiusura del rapporto.
L’intermediario convenuto ha prodotto documentazione attestante l’assolvimento di detto obbligo informativo.
Alla luce di tutto quanto emerso il Collegio ha quindi rigettato la domanda per infondatezza e per inapplicabilità della disciplina invocata nonché per mancato assolvimento dell’onere probatorio relativamente al profilo dei danni lamentati.
Si precisa che, relativamente, a tale ultimo profilo il Collegio ha rilevato come il danno richiesto non può essere considerato in re ipsa ma soggiace all’onere probatorio previsto in capo al ricorrente; onere che non può essere eluso neanche in caso di richiesta di quantificazione del danno in via equitativa.
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[1] ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 25878/2021; ABF, Collegio di Roma, decisione n. 12720/2021.
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