Nota a ABF, Collegio di Napoli, 15 dicembre 2023, n. 12733.
In caso di mancato rimborso del valore nominale di vaglia postale non trasferibile è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l’assegno circolare.
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Nel caso di specie, il ricorrente aveva compilato correttamente il modulo di richiesta di emissione di un vaglia ordinario: ciononostante tale vaglia non era giunto al beneficiario a causa di un errore di trascrizione del cognome da parte dell’addetto allo sportello.
Nonostante le numerose contestazioni formulate dal ricorrente, l’intermediario rifiutava di procedere al rimborso affermando la corretta ricezione del vaglia da parte del beneficiario per cui il rimborso sarebbe stato subordinato solamente alla restituzione del titolo in originale oppure, in alternativa, all’esibizione di una denuncia di smarrimento del titolo sporta dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
A questo punto, il ricorrente si vedeva costretto ad adire l’Arbitrato chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto al rimborso del valore nominale del titolo oltre gli interessi legali dalla data di emissione del titolo, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da quantificarsi in via equitativa ed al rimborso delle spese legali sostenute per presentare il detto ricorso.
L’intermediario si costituiva opponendosi alle richieste formulate e reiterando la propria impossibilità di procedere al rimborso in assenza di restituzione del titolo o formale denuncia di smarrimento del titolo. Contestava altresì la richiesta di risarcimento dei danni in assenza di prove in tal senso e del rimborso delle spese legali stante la non necessarietà dell’assistenza legale in tale tipologia di procedura.
Il Collegio, appurato l’errore di trascrizione del cognome del beneficiario da parte dell’addetto allo sportello, ha rilevato che, nel caso di specie, il diritto di riscossione non si era prescritto ai sensi dell’art. 6, comma 4, DPR n. 144/2001 ma, al contempo, l’intermediario non aveva fornito la prova dell’effettiva ricezione del vaglia da parte del beneficiario.
La questione quindi si è incentrata sulla possibilità o meno di chiedere il rimborso della provvista – nonostante il mancato decorso del termine di prescrizione – per impossibilità di restituzione del titolo e contestuale impossibilità di procedere all’incasso per una inesatta indicazione del nominativo del beneficiario.
A tal proposito, il Collegio ha preso le mosse sempre dall’art. 6, comma 4, DPR 144/2001 secondo il quale “ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare” e dall’art. 49, comma 9, Dlgs n. 231/2007 secondo il quale “il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.”.
La ratio di tale normativa è quella di evitare il rischio di un doppio pagamento.
Nel caso di specie, perpetrando l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione[1] nonché dai Collegi precedente chiamati ad affrontare la questione[2], il Collegio ha ritenuto che tale rischio non potesse concretizzarsi perché l’errore nel nominativo del beneficiario non avrebbe in alcun modo potuto dare luogo all’incasso.
Relativamente alle altre richieste formulate dal ricorrente il Collegio ha altresì formulato le seguenti precisazioni sempre in aderenza agli orientamenti già espressi:
- in caso di richiesta di risarcimento del danno il ricorrente deve assolvere all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. non potendosi configurare un danno in re ipsa né patrimoniale né non patrimoniale. Non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il Collegio ha configurato quanto lamentato in termini di meri disagi o fastidi che, come tali, non appaiono suscettibili di risarcimento[3];
- è legittima la richiesta di pagamento degli interessi legali ma il loro decorso deve essere ancorato al momento della presentazione del ricorso e non della emissione del titolo in quanto trattasi di obbligazione pecuniaria di natura restitutoria[4];
- non è configurabile, nel caso di specie, il diritto al rimborso delle spese legali poiché, benché teoricamente configurabile come “componente del più ampio pregiudizio subito”[5], il ricorrente non ha fornito la prova dell’effettivo pagamento effettuato in favore del legale.
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[1] Cass. Civ., 29 luglio 2002, n. 11175; Cass. Civ., SS.UU, 25 maggio 1984, n. 3221.
[2] ABF, Collegio di Roma, decisioni n.ri 19323/2019, 23399/2021, 10290/2022; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 10290/2022; ABF, Collegio di Bari, decisione n. 5056/2022; ABF,Collegio di Napoli, decisione n. 9135/2023.
[3] ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019; ABF, Collegio di Roma, decisioni n.ri 12997/2017 e 21194/2018; ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 24610/2018; ABF, Collegio di Palermo decisione n. 25597/2018.
[4] ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013.
[5] ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012.
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