In data 5 marzo 2024 l’EBA ha pubblicato il Final Report delle proprie Linee guida in materia di istituzione e tenuta di elenchi o registri dei gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, in conformità al mandato contenuto nell’art. 9, comma 1, della Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti.
In particolare, le Linee guida sono rivolte alle Autorità competenti che gestiscono gli elenchi o i registri e specificano i) il contenuto degli elenchi o dei registri, ii) le modalità di accesso e iii) le scadenze per il loro aggiornamento. Inoltre, viene precisato che gli elenchi o i registri dovrebbero facilitare l’accesso dei mutuatari alle informazioni sulle procedure di gestione dei reclami offerte dalle autorità competenti.
Le Linee guida richiedono informazioni di base sui gestori di crediti, come il nome, l’indirizzo e lo Stato membro di origine, nonché altre informazioni utili, come ad esempio se il gestore del credito è attualmente autorizzato a prestare servizi o a ricevere e detenere fondi dai mutuatari.
Inoltre, le Linee guida specificano che gli elenchi o i registri devono essere accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sul sito web dell’autorità competente o su un altro strumento elettronico; che non devono richiedere la registrazione preventiva dell’utente come prerequisito per l’accesso; e che devono essere gratuiti. Le linee guida stabiliscono anche le scadenze entro le quali le autorità competenti devono aggiornare gli elenchi o i registri.
Nell’ambito delle Linee guida l’EBA ha, inoltre fornito chiarimenti rispetto alla versione posta in consultazione a luglio a ottobre 2023 e ha introdotto requisiti aggiuntivi minori, con particolare riferimento al fatto che gli elenchi o i registri siano scaricabili e disponibili in inglese.
Le Linee guida saranno applicabili sei mesi dopo la pubblicazione della traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE.