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Nota a Trib. Cagliari, 28 febbraio 2024.

Segnalazione dell’Avv. Federico Meloni.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Il Tribunale di Cagliari, con l’ordinanza del 28.02.2024, emessa nell’ambito di un’opposizione a precetto, ribadisce che la riscossione dei crediti deve essere affidata ad un servicer iscritto all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B.

Il Tribunale isolano dà continuità, infatti, all’orientamento che aveva già espresso sull’argomento in una recente ordinanza emessa da un altro Giudice dell’esecuzione[1] [1].

Il provvedimento in commento, però, riveste particolare importanza perché, stavolta, a risultare privo di iscrizione all’Albo 106 TUB è stato il principale operatore in Italia nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati (NPL, non performing loans) per conto dei più importanti Istituti di Crediti e non solo.

Nel caso di specie, l’opponente, sia in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. sia nelle note di udienza, ha contestato la legittimazione attiva della nota società mandataria di una altrettanto nota società di intermediazione finanziaria, costituita ai sensi della legge n. 130/1999, “deducendo che non sarebbe iscritta nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB”.

Ebbene, il Giudice sardo ha evidenziato preliminarmente “che il cessionario-mandante può vantare legittimamente le proprie pretese purché rappresentato da un soggetto idoneo che deve essere iscritto all’albo ex art. 106 TUB[2] [2].

E, posto che tale verifica deve essere svolta d’ufficio, l’organo giudicante, “consultato il predetto Albo sul sito internet della Banca d’Italia”, ha constatato che la società mandataria “effettivamente non risulta nell’elenco”.

Pertanto, il Tribunale del capoluogo sardo ha sottolineato che qualora vi sia effettivamente un difetto di rappresentanza e il cessionario-mandante si sia avvalso di un mandatario non autorizzato all’attività di recupero del credito cartolarizzato, deve essere semplicemente applicato il principio di cui all’art. 182 c.p.c., con conseguente possibilità per il creditore di procedere alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio mediante conferimento del potere di rappresentanza ad un soggetto regolarmente autorizzato;

Di conseguenza, preso anche atto che la società convenuta aveva chiesto “un termine per sanare l’eventuale difetto di procura che dovesse essere rilevato dal giudice”, il Giudice ha assegnato “un termine di giorni 90 per la costituzione della persona che sia legittimata a stare in giudizio in qualità di mandataria”.

 

 

 

 

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[1] Si veda: Trib. Cagliari, Sez. Es. Imm., ord. del 31 gennaio 2024, pubblicata su questo Portale, con nota di V.V. LOI “Senza la prova dell’iscrizione nell’elenco ex art. 106 TUB non si passa: il Tribunale di Cagliari sospende le operazioni di vendita dell’immobile all’asta. Conformi: ex multis: Trib. di Monza, G.E., dott. F. Ambrosio, ord. del 22.01.2024, pubblicata su questa rivista con massima redazionale, Riscossione crediti da società-veicolo: necessaria l’iscrizione del servicer all’albo ex art. 106 TUB, 30 gennaio 2024; Trib. di Treviso, II. Sez., del 11/09/2023, giudice B. Casciarri; Trib. di Termini Imerese, ord. del 10.11.2023; e ancora: Trib. Livorno, ord. del 11 novembre 2023; Trib. Torre Annunziata, 24.01.2024; Trib. di Siena, Giud. C. Ciofetti, decreto del 12/02/2024; Trib. Napoli Nord, Sez. III, 15 febbraio 2024; Trib. di Bari, II. Sez. Esecuz. Imm., ord. del 20/02/2024; Trib. di Taranto, G.E., ord. del 20.02.2024, tutte reperibili su questo Portale.

[2] Per correttezza e completezza si ricorda che in giurisprudenza si registra anche un orientamento di segno opposto secondo cui “l’attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)” (cfr.: Trib. di Firenze, sent. del 06.07.2023 n. 2094/2023; conforme Trib. di Messina, sent. n. 2478 del 21.12.2023 pubbl. su iusletter.com; e, recentemente, Trib. Busto Arsizio, 16 febbraio 2024, pubblicata su questa rivista, con nota redazionale “La legittimazione del servicer ricade sul sub-servicer (che non deve essere iscritto all’Albo ex art. 106 TUB)”).

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