È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione, l’art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.
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“La tutela del risparmio è….sempre soggetta a possibili bilanciamenti, purché non venga irragionevolmente compressa (sentenze n. 149 del 2021, n. 322 e n. 73 del 1996 e n. 143 del 1995).”
Questa è l’affermazione posta a base della violazione dell’art. 47 Cost., sottolineatura importante in quanto il ricorso a questo parametro non sarebbe stato neppure necessario, dopo l’ampia motivazione sui molteplici profili di irragionevolezza della norma.
Essa prevedeva la durata biennale del termine di prescrizione per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita e il termine di decorrenza identificato nel «fatto su cui il diritto si fonda». Quest’ultimo è costituito dagli eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto – che consentono l’acquisizione del diritto maturato in virtù dell’assicurazione e, nel caso del terzo beneficiario, della designazione.
Gli aventi diritto, serrati in questa “morsa” del breve termine e di un dies a quo del quale avrebbero potuto non essere informati, come parimenti avrebbero potuto ignorare la loro stessa condizione di beneficiari, erano stati favoriti attraverso la prassi introdotta dalle compagnie di assicurazione, le quali non eccepivano tale brevissima prescrizione. Ma ciò fino al momento in cui il legislatore non introdusse l’obbligo di devoluzione al fondo costituito con i rapporti “dormienti” (di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005) degli importi non reclamati entro il termine di prescrizione….con la conseguente necessità di eccepire la stessa da parte degli assicuratori, neppure tenuti ad informare i beneficiari di tale versamento.
Per effetto della sentenza in rassegna viene riespandersi il termine ordinario di prescrizione decennale nel periodo di vigenza della norma impugnata, mentre per le imprese di assicurazione sono stati introdotti (ma solo con l’art. 20-quinquies, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito – che è intervenuto sull’art. 3 del d.P.R. n. 116 del 2007) precisi obblighi di verifica (periodica) dell’esistenza in vita degli assicurati e metodiche di reperimento e dei beneficiari.
Ciò che conta è che la Corte abbia accolto anche la prospettazione che vedeva nella norma censurata una “patente contraddizione con la speciale protezione” assicurata dal legislatore al risparmio previdenziale, in attuazione del corrispondente dovere di tutela della Repubblica.