Nota a Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2024, n. 5064.
Massima redazionale.
Nella specie, tra gli altri motivi di doglianza, parte ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 120 TUB, della delibera del CICR del 09.02.2000, nonché dell’art. 1283 c.c., per avere la sentenza della Corte territoriale dichiarato erroneamente la natura migliorativa della capitalizzazione degli interessi introdotta dalla delibera suddetta rispetto alla clausola anatocistica precedentemente applicata.
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Ebbene, costituisce affermazione pacifica che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, comma terzo, del D.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della nota delibera CICR del 09.02.2000 sono nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 cod. civ. e basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo[1]. In questo caso il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione[2]. Ciò non toglie, però, che per il periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell’art. 120 TUB (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l’adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30.06.2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello milanese ha affermato che questa circostanza si era verificata, e ciò costituisce esito di un accertamento di fatto. Pertanto, a partire da tale adeguamento era (ed è) divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale, proprio perché contraddistinta da eguale periodicità a credito e a debito.
La critica della ricorrente è incentrata sul rilievo che le nuove condizioni applicate dalla Banca avrebbero dovuto essere considerate peggiorative se riferite (come la ricorrente assume dovuto) alla mancanza totale di capitalizzazione come esito della nullità della clausola originaria. Trattasi di affermazione, da un lato, non giustificata dal precedente orientamento di legittimità[3], che è volto a confutare un argomento finalizzato a sovvertire la soluzione degli effetti della nullità della clausola per il periodo anteriore alla delibera CICR, e dall’altro comunque errata. La condizione prevista dalla delibera CICR quale limite della possibilità della Banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del TUB è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece (come capziosamente pretende parte ricorrente) tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. Peraltro, a seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 21095/2004.
[2] V. Cass. Civ., Sez. I, n. 17150/2016; Cass. Civ., Sez. I, n. 24153/2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 24156/2017.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 26779/2019.
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