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Nota a ABF, Collegio di Milano, 4 ottobre 2023, n. 9517.

di Virginia Troianelli

Tirocinante ACF

Con la presente pronuncia l’Arbitro Bancario Finanziario si inserisce nella scia delle decisioni giurisprudenziali attinenti la nullità delle clausole contrattuali in quanto vessatorie.

In particolare, nel caso di specie, il cliente contestava, tra l’altro, la nullità della clausola del contratto di mutuo indicizzato al Franco svizzero, avente ad oggetto la determinazione dei criteri di calcolo del debito residuo per il caso di estinzione anticipata del mutuo.

In via preliminare, il Collegio si è espresso sulla competenza temporale dell’Arbitro. La questione era stata sollevata dall’intermediario resistente dal momento che il contratto di mutuo in esame è stato sottoscritto in data 02/07/2008. Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” prevedono infatti che le controversie presentate all’ABF non possano avere a oggetto operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento dell’Arbitro, il referente temporale ai fini della valutazione della competenza ratione temporis, con riguardo alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, deve essere individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell’intermediario. Nel caso in esame, il Collegio si è ritenuto competente in quanto tale conteggio era rispettoso delle tempistiche richieste dall’ABF (essendo avvenuto nel 2022).

Quanto al merito della clausola di indicizzazione oggetto della controversia, il Collegio ha osservato che detta clausola non riporta le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la conversione al tasso svizzero, sebbene il loro elevato tecnicismo avrebbe richiesto di esporre “in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera”, nonché “il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo”.

In casi analoghi, la giurisprudenza ABF, quella ordinaria, nonché, prima ancora, quella della Corte di Giustizia si sono pronunciate nel senso della qualificazione di clausole siffatte come vessatorie.

Difatti una clausola contrattuale così strutturata non fornisce ai mutuatari informazioni tali da consentir loro di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. Secondo la CGUE, infatti, una clausola relativa al rischio di cambio deve essere compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, sia in relazione alla sua portata concreta, tenuto conto dello standard del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

Difatti ai sensi dell’art.34 cod. cons. (in linea con l’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE), la valutazione del carattere vessatorio della clausola attiene al modo (chiaro e comprensibile) in cui l’oggetto del contratto deve essere illustrato, al fine di permettere al cliente di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari.

Così intesa, la mancanza di chiarezza e di comprensibilità della clausola in questione ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 33 ss cod. cons., che si atteggia necessariamente come nullità parziale.

Sulla questione l’ABF richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento, chiarendo che la nullità parziale impone l’applicazione “della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio” (Coll. Coord. n. 5866/15). L’intermediario deve quindi calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata nel contratto.

Da ultimo, a sostegno dell’accoglimento della domanda di nullità delle clausole di indicizzazione, l’Arbitro richiama sia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. Provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, con riferimento alle clausole di cui agli artt. 7 e 7bis del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor), sia la Corte di Cassazione (Cass. sez. I, sent. n. 23655 del 31.08.2021).

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