Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, con provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 998 – emesso dalla Seconda Sezione Civile – ammette il ricorso in riassunzione presentato dalla richiedente e sospendeva inaudita altera parte la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Nola in diversa composizione collegiale.
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Nel dettaglio, la causa aveva a oggetto la legittimità del pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione del piano di ristrutturazione come stabilito dall’art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012.
Nel secondo grado di giudizio, il Tribunale di Nola in diversa composizione collegiale, obiettava l’inapplicabilità al piano del consumatore dei principi elaborati in tema di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo.
Di seguito, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza del 21/02/2024 n. 4622 accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente e cassava – con rinvio al Tribunale di Nola – confermando l’orientamento consolidato secondo cui è possibile ottenere una dilazione dei crediti privilegiati superando il limite annuale purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, a patto che sia data loro la possibilità di depositare osservazioni.
In conclusione, tale ultimo provvedimento del Tribunale di Nola, Pres. Barbalucca, Rel. Peluso, considerata la pendenza della procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Nola in diversa composizione collegiale, e ritenuti sussistenti i presupposti previsti per l’accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012, ha accolto l’istanza presentata dal sovraindebitato, sospendendo inaudita altera parte il procedimento relativo al decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato.