Devesi pregiudizialmente osservare che, dalla documentazione depositata dall’opponente, non risulta che la società di riscossione sia iscritta nell’albo unico di cui all’art. 106 TUB, per cui effettivamente detta società è priva dei requisiti per poter promuovere le azioni tese al recupero del credito. Peraltro, la medesima procedente non ha neppure dimostrato che il credito oggetto della procedura esecutiva sia stato inserito nell’operazione di cessione in blocco del credito[1]. Ciò posto, il giudice napoletano accoglie la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito.
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[1] Cfr. Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 3405/2024.