Nota a Trib. Bari, Sez. II, 20 febbraio 2024.
Nella specie, parte esecutata ha lamentato la mancata iscrizione nell’elenco ex art. 106 TUB sia della società cessionaria (procedente e società veicolo) sia della società incaricata dalla prima quale mandataria per la riscossione (recupero in via esecutiva) dei crediti della mandante.
Ebbene, il giudice barese aderisce senza soluzione di continuità con l’orientamento recentemente espresso dal Tribunale di Monza[1]. Invero, pur escluso l’obbligo per le società veicolo di essere iscritte all’albo degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 TUB, va, tuttavia, osservato che la riscossione dei crediti nella loro titolarità deve essere affidata a un soggetto iscritto al detto albo. Ciò poiché, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione (disciplinate dalla legge n. 130/1999), l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento deve essere svolta da parte di soggetti iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, sulla base dell’art. 2, comma 6, l. n. 130/1999. Sulla base delle emergenze di causa, né la società veicolo, né, tantomeno, la sua procuratrice risultano iscritte nel registro disciplinato dall’art. 106 TUB; a essere iscritto nell’albo de quo è soltanto il master servicer, che, però, è rimasto del tutto estraneo al procedimento esecutivo.
Da ultimo, il Tribunale barese rileva l’inconferenza del riferimento all’art. 115 TULPS, che attiene al solo recupero stragiudiziale.
In definitiva, devesi rilevare la nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., della procura, poiché conferita in violazione di norma imperativa (segnatamente, il surriferito art. 2, comma 6, l. n. 130/1999). Considerato che l’atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti a una società non iscritta all’albo di cui all’art. 106 TUB è nullo, la società procuratrice, in quanto non iscritta all’albo, «risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima». Tale nullità (dell’atto di conferimento del potere di rappresentanza sostanziale) si riverbera, alla luce dell’art. 77 c.p.c., sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata.
Multa paucis: la procuratrice, poiché non iscritta all’albo de quo, è priva del potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società veicolo procedente. Di conseguenza, deve essere assegnato al creditore procedente termine perentorio per la sanatoria del difetto di rappresentanza.
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[1] Il riferimento è a Trib. Monza, Sez. III, 22 gennaio 2024, già annotata su questo Portale, con massima redazionale, Riscossione crediti da società-veicolo: necessaria l’iscrizione del servicer all’albo ex art. 106 TUB, 30 gennaio 2024, Riscossione crediti da società-veicolo: necessaria l’iscrizione del servicer all’albo ex art. 106 TUB. – Diritto del Risparmio.
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