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Nota a App. Torino, Sez. I, 3 novembre 2023.

Il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere (o già estinti per volontà delle parti o per altra causa) ed il correlativo dovere di rendere dette informazioni (che si estrinseca anche nell’obbligo di consegna di documenti inerenti il rapporto), trovano quindi riscontro nell’obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte laddove non rappresentino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all’adempimento.

Nel caso di specie, sono fatti incontestati quelli per cui la società appellata abbia formulato richiesta di consegna di documenti inerenti ai rapporti intercorsi con l’appellante ed è altrettanto pacifico che quest’ultima non abbia provveduto alla consegna integrale di quanto richiesto. A giustificazione di tale inadempimento la Banca allega una sopravvenuta impossibilità alla prestazione che, a suo avviso, estinguerebbe l’obbligazione e la conseguente assenza di presupposti idonei a far ottenere, come accaduto, l’emissione di una ingiunzione specifica di consegna a suo carico. È noto che con l’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma debba, per converso, accertare il fondamento della pretesa azionata col ricorso. Laddove il credito risulti fondato, il giudice dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria, che non implichino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura[1]. L’eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l’emanazione del provvedimento monitorio, come anche l’esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese processuali relative alla fase monitoria.

Ebbene, nel caso in esame, non sussiste contestazione sul titolo azionato in sede monitoria (ovverosia, il diritto alla consegna ai sensi dell’art. 119 TUB), né, tantomeno, sul fatto che la parte debitrice sia parzialmente inadempiente. Rappresenta, per converso, oggetto di contrasto la circostanza per cui parte opponente abbia comprovato l’esistenza, giuridicamente rilevante, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi di tale diritto.

Invero, la Banca si è limitata ad allegare di aver consegnato integralmente la documentazione reperita nei propri archivi, adducendo a giustificazione della parzialità e incompletezza le «note vicende di fusioni e acquisizioni che hanno coinvolto le società […] e che, nello specifico, hanno interessato proprio la ricorrente: sicché considerati i diversi Enti aziendali coinvolti nel corso degli anni in relazione ai rapporti di cui si discute […] e la chiusura degli stessi da ormai diversi anni, parte della documentazione che ha riguardato i citati contratti e il loro svolgimento è andata smarrita o risulta comunque irrecuperabile».

Ritiene la Corte d’Appello, senza soluzione di continuità con l’orientamento espresso in seno alla giurisprudenza di legittimità[2], che, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, il diritto del cliente di ottenere dall’Istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio rappresenta un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale; per il suo riconoscimento, non assume rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta (circostanza che esclude la necessità che tale utilizzo debba essere funzionale all’esercizio di diritti inerenti al rapporto contrattuale). Per contro, la Banca, sulla quale ricade l’obbligo di consegna (che presuppone l’onere di diligente custodia), non potrà invocare (come accade nella specie) l’estinzione di esso a causa della irreperibilità della documentazione, quale conseguenza delle vicende societarie che l’hanno coinvolta.

Difatti, l’estinzione dell’obbligazione si verifica soltanto se il debitore provi che lo smarrimento non deriva dal non aver adottato la diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo del rapporto. Le mere affermazioni della Banca, in relazione ai motivi dello smarrimento della documentazione che aveva l’obbligo di custodire diligentemente, sono del tutto insufficienti a ritenere giuridicamente operante l’estinzione dell’obbligo di consegna, ex art. 119 TUB.

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 24438/2016.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19.10.1999, n. 11733.

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