Nota a ABF, Collegio di Bologna, 22 novembre 2023, n. 11463.
Il Collegio di Bologna (ABF) è tenuto a esprimersi su un ricorso avente ad oggetto la condanna dell’intermediario bancario alla restituzione delle commissioni di istruttoria e spese di perizia, a seguito di estinzione anticipata di un mutuo ipotecario.
A tal riguardo appare opportuno precisare che in merito alla richiesta di rimborso pro-quota delle spese up front a seguito di estinzione anticipata, per i contratti di mutuo c.d. “credito immobiliare ai consumatori” ed il contestuale rimborso anticipato si osserva la disciplina prevista all’art. 120quaterdecies 1 TUB che prevede per il consumatore la possibilità di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e il diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Detto articolo 120-quaterdecies 1 è stato inserito nel Capo I bis del Titolo VI del TUB, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, a sua volta introdotto nel TUB dal D.lgs. n. 72/2016, di recepimento della Mortgage Credit Directive (Direttiva 2014/17/UE), il quale prevede a partire dal 1° luglio 2016 per i contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, in tal modo consentendo la non rimborsabilità dei costi c.d. up front che non riguardano la vita residua del contratto.
Ciò detto, è da ritenersi esclusa la rimborsabilità dei ratei relativi a commissioni di natura up-front applicati ai contratti di credito immobiliare, così come confermato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 – causa C-555/21 la quale ha statuito che la normativa nazionale può legittimamente prevedere il rimborso pro-quota dei soli costi recurring, senza alcun diritto restitutorio in ordine ai costi cosiddetti up front, cioè non correlati alla durata del contratto (es. spese per la perizia, spese di istruttoria).
La Corte lussemburghese ha ragionato in virtù dell’intera disciplina della Direttiva UE 2014/17, la quale vuole assicurare ai consumatori un elevato livello di protezione, scongiurando abusi da parte degli enti creditizi.
Ne deriva che il rischio di comportamento abusivo del creditore non può giustificare l’inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito.
Per inciso, si ricorda che, anche nel vigore della precedente normativa o comunque con riguardo ai contratti non disciplinati ratione temporis dal nuovo art. 120quaterdecies 1 del TUB, i Collegi ABF sembravano comunque orientati nel senso di escludere l’applicabilità dell’art. 125sexies alla materia del credito immobiliare ai consumatori (cfr. Coll. Napoli, n. 1753/21), (cfr. Coll. Napoli, dec. n. 1887/21; Coll. Roma, n. 6901/21); in altre decisioni si è utilizzato quale argomento il dato testuale rinveniente dall’art. 122 TUB, secondo cui le disposizioni del Capo II non si applicano ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (così Coll. Torino, n. 14418/22; Coll. Bologna, n. 3047/22; Coll. Bari, n. 5008/23).
Alla luce delle argomentazioni summenzionate, il Collegio non accoglie il ricorso in ragione del mancato diritto restitutorio in ordine ai costi up front.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).