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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 26 gennaio 2024, n. 2510.

di Annarita Lardaro

Avvocato

Una clausola inserita in un contratto di leasing, che faccia dipendere gli interessi dovuti dall’utilizzatore dalla variazione di un indice finanziario insieme ad un indice monetario, non costituisce di per sé uno strumento finanziario derivato, né tanto meno un “derivato implicito”.

E’ quanto ribadito dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 2510 del 26 gennaio scorso, di fatto recependo quanto già affermato dalla stessa Corte a Sezioni Unite con pronuncia n. 5657 del 23 febbraio 2023.

Il giudizio prende le mosse dal ricorso promosso dalla Julia Portfolio Solutions s.p.a. (già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.) avverso la sentenza n. 431/2021 con cui la Corte di Appello di Trieste addiveniva a dichiarare l’immeritevolezza della clausola di “rischio cambio”, pervenendo alla definizione del giudizio in cui Lavanderia Baldini aveva impugnato il contratto di leasing lamentando l’indeterminatezza delle previsioni di indicizzazione e la natura della clausola di “rischio cambio” quale strumento finanziario “derivato”, in relazione al quale non sarebbero state rispettate le norme dettate dal T.U.F. e dal Reg. Consob n. 11522/98.

La Corte territoriale aveva, quindi, ritenuto che le clausole di indicizzazione al tasso e al cambio contenute nel contratto di leasing immobiliare fossero indeterminate e – per l’effetto – previa rideterminazione del piano finanziario del contratto ai sensi dell’art. 117 T.U.B., condannava Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. a restituire a Lavanderia Baldini quanto versato per indicizzazioni al tasso in eccedenza rispetto all’applicazione dei “tassi B.O.T.”.

Il ricorrente ha, quindi, promosso dodici motivi di doglianza, tra i principali denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., per avere la corte territoriale erroneamente interpretato le clausole del contratto di leasing e ritenuto sussistere un’unica clausola di indicizzazione; la nullità della sentenza per avere la corte di appello affermato che la sentenza di primo grado avrebbe rilevato che il contratto di leasing possa “vivere di vita autonoma” rispetto alle previsioni di indicizzazione al tasso e di rischio cambio in esso contenute; ancora la violazione dei criteri ermeneutici previsti dagli articoli 1362, comma 1, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la corte territoriale ritenuto autonoma e dotata di propria causa, diversa da quella sottesa al contratto di leasing che la contiene, la clausola di “rischio cambio” previsione la natura aleatoria della stessa.

Come innanzi anticipato, la Suprema Corte, dunque, nel recepire e confermare il proprio orientamento nomofilattico, ha ribadito che la clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone varii in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del D.lgs. 58/98.

L’applicazione di questi princìpi alle clausole di “rischio cambio” come quelle oggetto del giudizio al vaglio degli Ermellini ha, quindi, imposto di concludere che esse non mutano né punto né poco la causa del contratto di leasing.

La presenza della suddetta clausola, infatti, non consente di affermare che, mercé essa, scopo dell’utilizzatore non fu acquisire un immobile, ma fu investire del denaro per realizzare

un lucro finanziario invece che commerciale.

Allo stesso modo, la presenza della clausola “rischio cambio” non basta per sostenere che fosse volontà del concedente concludere il contratto al solo fine di speculare sul tasso di cambio.

La Corte ha, altresì, affermato che del resto, del cd. “derivato” manca la caratteristica peculiare, ovvero la possibilità della sua autonoma circolazione.

Rilievi, questi, condivisi anche dall’Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui “la clausola di indicizzazione” si presenta “come perfettamente valida, perseguendo un interesse senz’altro meritevole di tutela”, dovendo escludersi che essa “possa essere tacciata di costituire un pattuizione foriera di un grave squilibrio contrattuale, e meno che mai come pattuizione che accolla solo su una parte il rischio delle variazioni del costo del denaro”, le

quali invece sono sopportate da entrambe le parti, “seppure con diversa intensità di accenti” (cfr. ABF, Collegio di Napoli, 1 febbraio 2012, n. 305).

La Suprema Corte ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso per le motivazioni suindicate e cassando la sentenza impugnata ha rinviato alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

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