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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 7 febbraio 2024, n. 3460.

di Sara Micci

Avvocato

Al fine di determinare l’asserito superamento del tasso soglia di interessi convenzionali in presenza di costi assicurativi è rilevante il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo oppure tali costi devono essere suddivisi per tutte le annualità previste per la durata totale del contratto?

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Nel caso di specie, a seguito di un accoglimento parziale della propria istanza di ammissione al passivo, la società creditrice aveva presentato opposizione al fine di vedersi ammessa – non solo la sorte capitale, con collocazione ipotecaria, di due mutui ma – anche gli interessi maturati al tasso contrattuale sulle rate scadute e non pagate e sul restante capitale.

Il Tribunale accoglieva tale domanda prendendo le mosse dal seguente presupposto: ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p. “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” e che “nel calcolo del TAEG devono essere comprese anche le “voci assicurative” quando presentino chiaramente un collegamento con l’operazione di credito”.

Il Fallimento presentava ricorso dinanzi alla Suprema Corte: secondo la tesi prospettata da parte ricorrente, tale momento era individuabile alla sottoscrizione dei contratti di mutuo in quanto essendo due – delle quattro – polizze sottoscritte a premio unico quest’ultimo era stato corrisposto integralmente al momento della stipula; mentre per parte resistente nel calcolo del TAEG erano sì state inserite le spese di assicurazione sostenute per la stipula delle polizze ma l’importo pagato per quelle a premio unico era stato suddiviso per tutta la durata dei mutui pari ad anni diciotto.

L’accoglimento della tesi di parte ricorrente determinava infatti il superamento del tasso soglia con conseguente nullità della clausola per violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.; in caso contrario, il tasso d’interesse rientrava nei limiti vigenti in quel periodo.

La Suprema Corte, dopo aver confermato l’orientamento già espresso dal Tribunale, ha precisato altresì che:

  • la sussistenza del collegamento è necessaria e può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova – anche per presunzioni – e, nel caso di specie, il collegamento è stato rinvenuto nella contestualità delle sottoscrizioni[1];
  • i premi assicurativi versati in funzione della stipula di un contratto di finanziamento costituiscono una spesa che fa parte del “costo totale del credito” come individuato e determinato dalla normativa europea[2] e nazionale[3].

Tale soluzione interpretativa peraltro si attanaglia anche alla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con le sentenze Lexitor[4] e Unicredit Bank Austria[5] del 09.02.2023 emesse in materia di contratti di credito ai consumatori.

 

 

 

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[1] La medesima Corte ha riportato anche alcuni precedenti in tal senso: Corte di Cassazione, sent. n. 29501/2023; Corte di Cassazione, sent. n. 13536/2023; Corte di Cassazione, sent. n. 20247/2023; Corte di Cassazione, sent. n. 17839/2023; Corte di Cassazione, sent. n. 17187/2023; Corte di Cassazione, sent. n. 3025/2022; Corte di Cassazione, sent. n. 37058/2021; Corte di Cassazione, sent. n. 22458/2018; Corte di Cassazione, sent. n. 5160/2018 e Corte di Cassazione, sent. n. 8806/2017.

[2] V. art. 3 par. 1, lett. g) della direttiva 2008/48/CE.

[3] V. art. 121, comma 1, lett. e) e comma 2 TUB, nel testo successivo al D.lgs. n. 141/2010.

[4] Cfr. CGUE, 11 settembre 2019, n. 383.

[5] Cfr. CGUE, 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria).

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