Il mandato SEPA non ha la stessa protezione civilistica e circolatoria di un titolo di credito tipico, e la sua revocabilità sembra consentita dall’art. 17, comma 3, D.lgs. n. 11/2010: “Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano”.