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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 7 febbraio 2024, n. 3462.

Massima redazionale

Nella specie, il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto la nullità del mutuo fondiario perché accordato in violazione del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB[1]. Ne aveva tratto la conseguenza della inefficacia delle garanzie (personali e reali) accordate per l’adempimento del debito restitutorio.

Tale assunto, della consequenziale inefficacia delle garanzie ulteriori al beneficio fondiario, è errato giuridicamente. Come noto, l’orientamento summenzionato è stato contraddetto dalle Sezioni Unite, mercé il principio per cui il limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB, non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa[2].

Nel caso concreto, conta la circostanza fattuale che, in ogni caso, la questione sottesa non avrebbe potuto avere (e non ha) alcuna influenza sul tema involto dall’opposizione al passivo, che dipende essenzialmente dalla sorte delle garanzie ottenute in funzione restitutoria dalla banca finanziatrice tramite atti dispositivi di un soggetto diverso dal mutuatario. L’indirizzo al quale il Tribunale ha aderito, secondo il quale il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TUB è elemento essenziale del contenuto del contratto, tanto che il suo mancato rispetto ne determina la nullità (salva la possibilità della conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), non è invocabile ove non sia in discussione il beneficio fondiario. In particolare, non serve a negare l’esistenza (pur sempre ovvia) dell’obbligazione restitutoria in capo alla mutuataria, eventualmente degradata al chirografo. Pertanto, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento (quand’anche si reputasse di non concordare con la motivazione spesa dalle Sezioni Unite) non comporterebbe l’inefficacia delle garanzie che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice avesse ottenuto da un terzo col fine di assicurarsi per altra via l’adempimento del credito restitutorio.

 

 

 

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[1] In questa prospettiva, si era uniformato all’orientamento giurisprudenziale formatosi tra il 2017 e il 2018: v. Cass. Civ., Sez. I, n. 17352/2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 19016/2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 13286/2018; Cass. Civ., Sez. I, n. 22466/2018.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 33719/2022.

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