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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 31 ottobre 2023, n. 10404.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, parte ricorrente contestava l’indebita corresponsione degli interessi applicati al contratto di mutuo (a tasso variabile), evidenziando che in corrispondenza di un valore negativo dell’indice Euribor la Banca non avesse applicato un tasso pari alla somma algebrica tra il parametro di indicizzazione e lo spread pattuito in contratto. Chiedeva, consequenzialmente, la restituzione di quanto pagato in eccedenza. Più nello specifico, il contratto di mutuo sottoscritto prevedeva un tasso di interesse variabile parametrato all’indice Euribor 360, a 6 mesi, e spread di 0,75 punti percentuali. Successivamente, il contratto era stato rinegoziato, con l’introduzione di una clausola floor, in ragione della quale la misura del tasso applicabile all’operazione di finanziamento non avrebbe potuto scendere al di sotto di un valore minimo, pari alla misura dello spread. Il documento di sintesi della suddetta rinegoziazione indica espressamente che “La Parte mutuataria dichiara di essere consapevole ed accettare che, per effetto della presente previsione, la stessa sarà tenuta a corrispondere il predetto interesse minimo anche qualora la sommatoria della componente variabile e della componente fissa risultasse inferiore alla misura sopra indicata”.

Ebbene, la giurisprudenza arbitrale[1] ha già avuto modo di affermare che “per pacifico orientamento dell’Arbitro, in linea con la giurisprudenza prevalente, si esclude che la clausola floor rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.: essa è, pertanto, ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile (cfr. art. 34, comma 2, cod. cons.: “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”). Detta clausola, in particolare, non pone problemi di legittimità se la stessa è indicata in contratto con modalità “corrette, chiare e non fuorvianti”, come previsto dall’art. 21 TUF (ABF Milano n. 688/2011; ABF Roma n. 2688/2011 e 8605/2014; ABF Napoli n. 395/2012 e n. 2735/ 2014; ABF nn. 7669/2015, 7355/2015; ABF 8867/2016; ABF 10381/2016; Trib. Como 13 luglio 2017; Trib. Trento 6 luglio 2017; Trib. Bologna 26 giugno 2017 e 31 gennaio 2018; Trib. Lanciano 17 ottobre 2017 e 20 novembre 2017; Trib. Chieti 3 ottobre 2017)”. Al riguardo, si osserva che la clausola floor in esame è espressamente indicata nel suddetto documento e dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che il suo inserimento in contratto è stato portato a conoscenza dei clienti in fase precontrattuale.

Nel caso di specie, in definitiva, non si rinvengono elementi che possano portare a ritenere che la clausola sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile e/o assuma natura vessatoria.

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La decisione del Collegio palermitano, per quanto immune da censure, non esaurisce integralmente la questione della vessatorietà della clausola floor, in un contratto di mutuo a tasso variabile. Invero, tale caratterizzazione, esclusa sotto l’egida della chiarezza e completezza informativa (anche in sede precontrattuale), sconta una significativa reviviscenza in assenza della previsione di un cap (o tetto massimo), che funga da calmiere dell’oscillazione, fisiologica, del tasso EURIBOR (a fronte della garanzia di un tasso minimo garantito, per il mutuante, anche in caso di valore negativo di quest’ultimo)[2].

 

 

 

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[1] V. da ultimo ABF, Collegio di Napoli, 11 ottobre 2023, n. 9795, già segnalata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Sulla vessatorietà della clausola floor in un mutuo indicizzato al tasso EURIBOR, 24 gennaio 2024, Sulla vessatorietà della clausola floor in un mutuo indicizzato al tasso EURIBOR – Diritto del Risparmio.

[2] Cfr. App. Milano, App. Milano, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 558, già commentata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR, 14 novembre 2023, Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR. – Diritto del Risparmio. V. anche App. Milano, Sez. I, 6 settembre 2022, n. 2836, già commentata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante, 22 settembre 2022, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante. – Diritto del Risparmio.

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