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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2602.

Segnalazione dell'Avv. Tommaso Onesimo.
Massima redazionale

Nel caso di specie, la doglianza impone di stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato)

debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità[1] ha ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle Sezioni Unite[2], corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’Istituto di credito. Esclusivamente in tal modo e, quindi, ricostruendo ex post l’intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.

La Corte ha espresso la netta separazione tra l’azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l’individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla Banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell’art. 1422 c.c. non risulterà violato, ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato[3].

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. n. 9141/2020.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 24418/2010.

[3] V. Cass. n. 7721/2023; Cass. n.9141/2020; Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 37099/2022.

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