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Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

 

LA “VALUTAZIONE RIGOROSA” DELLE PROVE.

Tra valore della dichiarazione della cedente ai fini della prova della legittimazione della cessionaria e produzioni “necessarie” per l’estensione della nullità antitrust alle fideiussioni specifiche.

Interpretazioni giurisprudenziali a confronto [*]

 

Nota a Tribunale di Cagliari, Sez. I, 4 gennaio 2024 (segnalazione a cura dell’Avv. Marcello Colamatteo)

 

A cura dell’Avv. Veronica Valeria LOI*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’ordinanza del 4 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari[1], nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, a scioglimento della riserva sull’istanza di provvisoria esecuzione, ha affrontato, tra gli altri, due temi molto attuali e dibattuti in giurisprudenza: la prova della legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo alla cessionaria e l’“estensibilità” della nullità per violazione della normativa antitrust alle fideiussioni specifiche.

Il Tribunale sardo, preliminarmente, ha sottolineato come “la concessione ex art. 648 c.p.c. (o la conferma nell’ambito del procedimento ex art. 649 c.p.c.) della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richieda una valutazione rigorosa in termini di assolvimento dell’onere probatorio che su ciascuna parte incombe, secondo le regole generali del processo ordinario di cognizione”.

E, proprio l’assolvimento dell’onore probatorio, è stato il vero fulcro del provvedimento in parola.

Il giudicante ha ritenuto, infatti, “infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’opposta, alla luce di quanto risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla banca cedente del 5 luglio 2023” e prodotta dalla cessionaria.

Mentre è stata giudicata “fondata l’eccezione dei due fideiussori di nullità della clausola di esonero dalla decadenza ex art. 1957 cc. pur effettuata all’interno di fideiussioni specifiche, giacché – in questa fase sostanzialmente cautelare – le produzioni delle opponenti danno sufficiente riscontro della diffusione, anche con riferimento a quel tipo di garanzia, delle clausole che violano la normativa di cui alla legge antitrust n. 287/1990”.

In particolare, il giudice ha rilevato “che, nella fattispecie, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del 16 febbraio 2016 ha fatto seguito – a tutto concedere – l’esecuzione promossa nell’anno 2017, ossia oltre il termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c.”.

Per effetto, il giudice isolano ha dichiarato l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto nei soli confronti del debitore principale, respingendo, invece, la richiesta nei confronti delle altre due opponenti.

 

 

 

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[*] Contributo approvato referee.

[**] Segnalazione a cura dell’Avv. Marcello Colamatteo.

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