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Nota a ACF, 2 febbraio 2024, n. 7166.

Massima redazionale

Nella specie, con riferimento all’adempimento degli obblighi informativi, la documentazione presente in atti non può dirsi idonea a dimostrare che l’Intermediario abbia congruamente assolto l’obbligo di fornire una informazione adeguata “in concreto”, ovverosia tale da consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell’operazione e, conseguentemente, idonea a permettergli di compiere una consapevole scelta d’investimento. Né, tantomeno, in senso esimente può valere la dichiarazione “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono” in calce all’ordine, di per sé sostanziantesi in una formula essenzialmente di tipo rituale che, in quanto tale, non “può far ritenere di per sé assolto il complesso degli obblighi di informazione che gravano sull’intermediario” prestatore di servizi d’investimento[1].

Coerentemente, non può dirsi sufficiente allo scopo il fatto che il ricorrente, in occasione della stipula e
dell’aggiornamento del contratto-quadro, risulti aver ricevuto i documenti informativi recanti informazioni sui rischi generali degli investimenti, né, del pari, consta che al medesimo sia stata consegnata ulteriore documentazione.

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Ulteriore e rilevante profilo di criticità emergente dalla documentazione contenuta nel Fascicolo istruttorio è dato dalla mancanza di chiari e univoci riferimenti alla natura subordinata del titolo nella scheda prodotto, laddove l’obbligazione in lite è, per converso, sic et simpliciter, classificata come appartenente alla
tipologia di strumento “Obblig. e Tit. Stato”, sottogruppo strumento “Ordinarie”; formulazione, questa, che non può che ritenersi misleading nel suo portato informativo. Trattasi di profilo di criticità che risulta assorbente di ogni altro profilo valutativo e che radica in sé la responsabilità dell’Intermediario sotto il profilo risarcitorio, potendosi ragionevolmente presumere, in applicazione del principio del più probabile che non, che il ricorrente, se avesse avuto documentata contezza delle effettive caratteristiche del
titolo di che trattasi, si sarebbe astenuto dal porre in essere l’operazione qui  controversa.

 

 

 

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[1] Cfr. ACF nn. 5258, 5595 e 5578.

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