Nota a Trib. Lucca, 30 gennaio 2024.
In via preliminare, il giudice lucchese evidenzia preliminarmente che l’opponente, essendo socio della garantita nella misura del 33%, non possa beneficiarsi dell’applicazione della normativa consumeristica.
Ciò posto, parte opponente sostiene che le fideiussioni prestate a garanzia delle esposizioni debitorie fossero nulle (in toto o limitatamente alle tre clausole riproducenti quelle dello schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia) per contrasto con la normativa antitrust. Ebbene, per quanto concerne le fideiussioni specifiche non può non recepirsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 riguardi solo le fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale[1] e non anche le fideiussioni specifiche; in ogni caso, dal tenore letterale delle obbligazioni assunte dai garanti si evince che essi si sono vincolati a contratti di garanzia autonoma e non anche a fideiussioni.
È, infatti, noto che il nomen iuris individuato dalle parti non corrisponde necessariamente alla qualificazione giuridica del titolo contrattuale: la possibilità per la Banca di richiedere la riscossione del credito “immediatamente a semplice richiesta scritta” è di per sé sufficiente per qualificare i negozi in questione come garanzie autonome[2].
Queste motivazioni assorbono sia la dedotta nullità dei contratti di fideiussione “non omnibus” sia la dedotta violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., posto che ai contratti in esame, come sopra riqualificati, non si applica la disciplina della fideiussione.
Quanto all’unica fideiussione omnibus, è stata stipulata nel 2004, ovverosia nell’arco temporale dell’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia in veste di autorità antitrust (2002-2005). Il garante, anche se la giurisprudenza di legittimità[3] ha qualificato il provvedimento dell’AGCM (ovvero pro tempore della Banca d’Italia) quale “prova presuntiva qualificata” dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale, al fine di invocare la nullità della fideiussione da lui sottoscritta deve dare prova che essa è conforme totalmente o parzialmente allo schema ABI, che vi è effettivamente stata a monte di tale fideiussione un’intesa tra i principali soggetti bancari, che la banca mutuante era partecipe dell’intesa, e che è stata di fatto limitata la sua libertà contrattuale[4].
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita; in particolare, nessuna limitazione della libertà di scelta potrebbe qui configurarsi, in quanto l’odierno opponente era socio al 33% della s.r.l. di famiglia, circostanza che, a fortiori, consente di escludere anche una qualsiasi violazione dell’art. 1956 c.c. da parte della banca, per cui è verosimile che, indipendentemente dalla presenza o mano di dette clausole, avrebbe garantito comunque, con il proprio patrimonio, l’attività d’impresa che andava a svolgere, avendo anche un interesse personale al finanziamento.
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[1] V. Trib. Bologna n. 64/2022; Trib. Monza n. 375/2022; App. Venezia, n. 2356/2021.
[2] Cfr. Cass. n. 15091/2021, che ha ritenuto l’esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza di clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l’impossibilità di opporre eccezioni.
[3] Cfr. Cass. n. 13846/2019.
[4] Cfr. Trib. Milano, Sez. Spec., 19.01.2022; Trib. Napoli, Sez. Spec., 24.05.2022; Trib. Livorno, 01.04.2021, n. 249; Trib. Ancona, n. 1643/2021; Trib. Roma, 03.05.2019, n. 9354; Trib. Verona, 01.10.2018; Trib. Treviso, 26.07.2018, n. 1623.
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