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Nota a Trib. Civitavecchia, 25 gennaio 2024.

di Giuseppe de Simone

Avvocato

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza pubblicata in data odierna, accoglie la domanda di accertamento proposta dalla correntista e ridetermina i saldi dei rapporti controversi, riconoscendo, a beneficio di quest’ultima, un credito di circa 80.000,00 euro.
Il Giudice, in primo luogo, riconosce rispettato l’onere probatorio di competenza di parte attrice, in presenza di pregressa richiesta ex art. 119 TUB e di successivo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rimasti inevasi.
Nel merito, il Tribunale affronta le conseguenze della mancanza di un valido contratto scritto di apertura di conto corrente e stabilisce che, in tal caso, non deve trovare applicazione l’art. 117 TUB, dovendosi, per converso, riconoscere la nullità totale del rapporto e la conseguente non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione, con applicazione dei soli interessi al tasso legale dalla data di accensione del rapporto.

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