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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 9 ottobre 2023, n. 9710.

Massima redazionale

Nella specie, la vicenda riguarda la ritardata esecuzione di una serie di bonifici, ordinati dalla società ricorrente all’intermediario per il pagamento degli stipendi. È pacifico che i pagamenti siano stati sbloccati solo quattro giorni dopo la disposizione di bonifico. Sul punto, parte resistente non forniva una chiara spiegazione dell’accaduto, limitandosi a sostenere la sussistenza di un blocco “per sospetta frode”, che richiedeva una conferma delle operazioni da parte della Società (pervenuta, invero, nella medesima giornata di disposizione degli ordini) e, successivamente, la rimozione del blocco da parte dei funzionari dell’Istituto.

La ricorrente lamenta l’inadempimento contrattuale dell’intermediario e svolge delle articolate richieste risarcitorie (anche per danni di immagine); l’intermediario resiste, affermando sotto il profilo dell’an, di aver costantemente tenuto informata la società del blocco dei bonifici e delle successive attività interne funzionalizzate al superamento dello stesso; con riferimento al quantum, contesta analiticamente i calcoli avversari, adducendo la mancanza di prova.

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Sotto il profilo dell’an sussiste responsabilità contrattuale dell’intermediario per la ritardata esecuzione degli ordini di bonifico. Al riguardo, le giustificazioni fornite, alquanto generiche, non consentono di ritenere integrata una idonea prova liberatoria ex art. 1218 c.c. a favore della Banca e neppure un giustificato motivo, comunque richiesto dall’art. 34 del contratto inter partes e dall’art. 16 D.lgs. n. 11/2010, per la sospensione o il rifiuto di un ordine di pagamento. Sul punto, precedenti pronunciamenti arbitrali hanno ritenuto sussistere un inadempimento dell’intermediario nei casi in cui quest’ultimo non abbia fornito plausibili motivazioni del blocco delle operazioni[1]. Si osserva, inoltre, che nel caso di specie la natura dei bonifici (pagamento mensile degli stipendi da parte di un’impresa cliente abituale) non sembra giustificare alcuna “sospetta frode”.

Ciò premesso, il Collegio ritiene accoglibile la domanda risarcitoria articolata da parte ricorrente, pur tuttavia da rideterminarsi nella consistenza e nell’ammontare. Invero, con riferimento ai dedotti danni patrimoniali, si osserva che, in base a una valutazione di ragionevolezza, non vi è alcuna evidenza del nesso causale tra il ritardo nel pagamento degli stipendi e l’incremento delle dimissioni nel periodo successivo, specie in assenza di alcun altro elemento di prova, dovendosi concludere per la mancata dimostrazione di un danno patrimoniale patito dall’azienda in conseguenza del ritardo nell’effettuazione dei bonifici.

Quanto al danno all’immagine la ricorrente, a fronte della quantificazione operata dalla Società ricorrente, si ritiene configurabile un nocumento per l’inadempimento dell’intermediario, da valutarsi in via equitativa, nel suo ammontare complessivo.

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, nn. 5245/22 e 10988/22.

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