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Nota a CGUE, 25 gennaio 2024, C‑810/21 a C‑813/21.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:

1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, in seguito all’annullamento di una clausola contrattuale abusiva che pone a carico del consumatore le spese di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, l’azione di ripetizione di tali spese è soggetta ad un termine decennale di prescrizione che inizia a decorrere dal momento in cui tale clausola esaurisce i suoi effetti con il verificarsi dell’ultimo pagamento di dette spese, senza che sia considerato rilevante al riguardo che tale consumatore sia a conoscenza della valutazione giuridica dei fatti di cui trattasi. La compatibilità delle modalità di applicazione di un termine di prescrizione con tali disposizioni deve essere valutata tenendo conto delle suddette modalità nel loro complesso.

2) La direttiva 93/13

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, per determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del consumatore di ripetizione delle somme indebitamente versate in esecuzione di una clausola contrattuale abusiva, si può ritenere che l’esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata relativa alla nullità di clausole simili dimostri che è soddisfatta la condizione relativa alla conoscenza, da parte del consumatore interessato, del carattere abusivo di detta clausola e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

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