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Nota a Trib. Pavia, Sez. III, 18 gennaio 2024, n. 144.

di Grazia Ferdenzi

Studio Legale Ferdenzi

Il Tribunale di Pavia, constatando la mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento e le indicazioni circa la durata e/o scadenza del titolo, ha riconosciuto il diritto del risparmiatore ad essere risarcito del danno causato dalla condotta omissiva di Poste Italiane.

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Nell’ottobre 2006 un risparmiatore aveva sottoscritto n. 3 Buoni Postali fruttiferi della serie “18N”per un totale di euro 15.000,00. Recatosi soltanto nel corso del 2022 presso l’ufficio postale in cui aveva sottoscritto i titoli per chiederne la relativa liquidazione, il risparmiatore si vedeva eccepire, da Poste Italiane, l’avvenuta prescrizione dei titoli, essendo trascorso un periodo superiore ai 10 anni rispetto all’effettiva data di scadenza dei Buoni, prevista a 18 mesi dall’emissione dei titoli e dunque avvenuta nell’aprile del 2008.

Il risparmiatore, previo infruttuoso reclamo scritto a Poste Italiane, decideva di intraprendere la causa davanti al Tribunale di Pavia, chiedendo il risarcimento del danno per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna ed in violazione del principio di correttezza e diligenza professionale gravante su Poste Italiane.

Parte ricorrente evidenziava infatti come il Decreto del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio e Della Programmazione Economica del 19.12.00, agli artt. 3 e 6 preveda che per la tipologia di Buoni della serie “18N” emessi nel 2006 il Foglio Informativo debba essere specificatamente consegnato, dal momento che a seguito del sopra citato Decreto non è più obbligatorio che le informazioni riguardanti il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto ecc. debbano essere riportate nel retro di ciascun titolo.

Il Tribunale di Pavia ha rilevato che la mancata consegna del Foglio Illustrativo, tenuto conto che i Buoni oggetto di causa non recavano alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell’investimento, non abbia consentito al ricorrente di prendere cognizione della data di scadenza dei Buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione.

Il Tribunale di Pavia ha rilevato inoltre che il ricorrente non fosse stato messo in altro modo a conoscenza della durata dei Buoni, non ritenendo provata la dichiarazione di Poste Italiane che si era limitata ad affermare di aver consegnato al sottoscrittore dei titoli il Foglio illustrativo e non ritenendo sanata tale circostanza neppure dall’affermazione di Poste Italiane secondo la quale le informazioni necessarie a far comprendere durata e prescrizione dei titoli fossero state oggetto di pubblicazione sul sito internet di Cassa Depositi e prestiti Spa nonché presso gli Uffici Postali.

Poste Italiane aveva peraltro eccepito di non essere nelle condizioni di poter risarcire il danno lamentato dal titolare dei Buoni non avendo più la disponibilità delle somme di cui ai titoli medesimi, atteso il loro accantonamento ai sensi dell’art. 1, comma 345, della legge 23.12.05 n. 266. Sul punto il Tribunale di Pavia ha respinto l’eccezione, dal momento che  la responsabilità risarcitoria invocata dal ricorrente implica che Poste Italiane sia tenuta a corrispondere una somma di denaro, cioè un bene fungibile, che non ha nulla a che fare con l’accantonamento delle somme oggetto dei Buoni Fruttiferi.

Conseguentemente, il Tribunale di Pavia, accertato che l’omissione di consegna del Foglio Informativo risulta essere una contravvenzione ad un esplicito obbligo di legge che ha cagionato al ricorrente un danno corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti, ha condannato Poste Italiane al pagamento in favore del titolare dei Buoni della somma corrispondente al valore capitale di questi ultimi, oltre agli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla scadenza dei Buoni fino al saldo.

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