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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2024, n. 1453.

Massima redazionale

Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il conferimento dell’impresa individuale in una società di capitali dia luogo a un fenomeno traslativo assoggettato all’art. 2558 c.c., con conseguente subentro ope legis della società di capitali in tutti i rapporti attivi e passivi dell’impresa ceduta; a tale stregua, senza soluzione di continuità con l’orientamento già espresso[1], va ribadito che la fideiussione è un contratto d’impresa essendo diretta a garantire gli obblighi derivanti dai rapporti commerciali tra la società garantita e l’impresa cui è subentrata la società, avendo quest’ultima certamente interesse ad avvalersi della garanzia fideiussoria a fronte dell’inadempimento della società garantita; la Corte d’Appello ha, altresì, precisato che, posto il conferimento omnicomprensivo della ditta individuale nella società appellante e, quindi, l’insussistenza di alcun patto derogatorio inerente alla fideiussione, l’opponente non ha mai dedotto la natura personale del contratto, integrante se del caso la seconda ipotesi eccettuativa dell’art. 2558 c.c., limitandosi a chiederne l’accertamento dell’avvenuta estinzione per essere stata la fideiussione prestata solo nei confronti della ditta individuale; né, tantomeno, ha mai sostenuto la natura personale del contratto, né mai esercitato il recesso dal contratto di fideiussione successivamente al conferimento della ditta garantita nella società per azioni (mantenendo, per converso, inalterati i rapporti commerciali con la s.p.a. per ben dieci anni senza mai manifestare la volontà di recedere).

Ciò posto, parte ricorrente si limita a basare la propria tesi difensiva sulla non applicabilità dell’art. 2558 c.c. alla fideiussione, perché contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; ebbene, è vero che l’art. 2558 c.c. deroga al 1406 c.c. che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite ma, in quanto norma derogatoria ad un principio generale, essa è di stretta interpretazione e quindi non contemplando un’espressa limitazione ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, ma prevedendo quali uniche eccezioni i contratti intuitu personae e i contratti in relazione ai quali il terzo contraente non abbia esercitato il recesso entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, non si può escludere che la fideiussione sia tra i contratti d’impresa in riferimento ai quali opera la successione prevista dall’art. 2558 c.c., in ragione della mera struttura della fideiussione, quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 5495/2001.

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