Il vademecum dell’esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa.
Ruolo e compiti del negoziatore
1. Cenni.
La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), introdotta per effetto del D.L.118/2021 poi convertito nella L.147/2021, è uno strumento che consente di dare immediato ausilio alle imprese che si trovano in situazioni di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, finalizzato a gestire il loro risanamento.
Durante tale iter, l’imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente, dotato di competenze specifiche con il compito di mediare tra tutti i soggetti coinvolti (imprenditore e creditori), al fine di individuare la migliore soluzione percorribile in relazione agli interessi emersi durante le trattative.
2. Nomina dell’esperto.
La nomina di ciascun esperto è delegata alle Commissioni – costituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione – che durano in carica 2 anni e sono formate da 3 componenti rappresentati rispettivamente da due magistrati (effettivo e supplente) designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione; due membri (effettivo e supplente) designati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del capoluogo di Regione; e due membri (effettivo e supplente) designati dal Prefetto del capoluogo di Regione.
In particolare, l’esperto può essere uno tra i seguenti professionisti, iscritto nell’apposito elenco degli Esperti Negoziatori della Crisi d’impresa istituito presso le Camere di commercio e cioè:
-avvocati (iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli avvocati);
-dottori commercialisti e esperti contabili (iscritti da almeno cinque anni all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili);
-consulenti del lavoro (iscritti da almeno cinque anni all’Albo dei consulenti del lavoro).
Entro 2 giorni lavorativi dalla nomina, l’esperto – dopo aver esaminato sommariamente la domanda e i documenti caricati sulla piattaforma telematica (test pratico e check list), e verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1, comunica l’accettazione o il rifiuto dell’incarico.
Se intende accettare l’incarico, lo comunica all’imprenditore a mezzo pec compilando il modulo riportato nell’allegato 3 del DM. 28/09/2021.
Successivamente, l’esperto deve compiere rapidamente una serie di attività, in vista della quali è necessario che egli si doti di una strumentazione ad hoc che gli consenta di procedere in modo veloce ed affidabile [1] .
Inoltre, è necessario che l’esperto tenga conto di alcuni dati ricavabili dalla domanda presentata e che riguardano l’eventuale pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza, la richiesta di misure protettive o cautelari a norma dell’art. 6 del D.L. 118/2021, la presenza o meno del DURC [2], il numero dei dipendenti (che, se superiore a 15 unità, imporrà di tenere conto delle iniziative da assumere ai sensi dell’art. 4, comma 8.
Sempre in via preliminare, è opportuno che l’esperto sappia se l’impresa appartiene ad un gruppo, verificando nell’apposita sezione del Registro delle imprese quale società esercita la direzione e coordinamento e quali vi sono soggette [3].
L’esperto dovrà anche verificare se l’impresa è sopra o sotto soglia, in ragione della parziale diversità di disciplina che la composizione negoziata prevede nell’uno o nell’altro caso.
Esaminata la documentazione inerente alla situazione economico-patrimoniale dell’impresa, l’esperto convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se quest’ultima non sussiste, allora l’art. 5 comma 5, prevede che l’esperto ne dia notizia all’imprenditore e al Segretario generale della CCIAA che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
Se, al contrario, ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, avvia una negoziazione con le altre parti interessate al processo di risanamento [4].
Le trattative hanno una durata prestabilita di 180 giorni, decorsi i quali – se le parti non raggiungono un accordo sui modi di superamento della crisi – l’incarico dell’esperto cessa ipso iure.
Questo termine può essere prorogato per ulteriori 180 giorni, in due casi:
-quando tutte le parti e l’esperto concordano, come risulta anche dalla decisione n.3253/2022 del Tribunale di Palermo [5];
-quando l’imprenditore ha fatto ricorso al Tribunale per ottenere la conferma di una misura protettiva ex art. 7 oppure quando ha chiesto al Tribunale di essere autorizzato al compimento di uno degli atti di cui all’art. 10.
3. Trattative.
Durante le trattative, l’imprenditore continua ad occuparsi della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Nonostante ciò, sull’esperto gravano alcuni compiti specifici.
E’ previsto che l’imprenditore debba informare l’esperto in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione o all’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore – chiedendo spiegazioni – e all’organo di controllo.
Se l’atto viene compiuto, nonostante la segnalazione, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese. L’iscrizione è obbligatoria se l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, ed in questo caso, l’esperto segnalerà al giudice che ha adottato le misure cautelari o protettive che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la loro adozione oppure che è necessario abbreviarne la durata.
Un altro intervento dell’esperto è previsto in relazione alla possibilità di rideterminare il contenuto di alcuni contratti. In particolare, consente che in presenza di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute [6].
4. Esiti delle trattative.
La procedura si conclude con il deposito – nella piattaforma telematica – della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative, ai fini del superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Le soluzioni positive previste dalla Composizione Negoziata sono (art. 23 comma 1 del D.lgs. n. 14/2019):
a) conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se – secondo quanto esposto dall’esperto nella relazione finale – sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni;
b) conclusione di una convenzione di moratoria di cui all’ 62 del D.lgs. n. 14/2019;
c) conclusione di un accordo (sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto) i cui effetti precludono l’assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, l’esperto attesti che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Per stabilire un canovaccio estremamente schematico per gli incontri dell’esperto, è necessario ricordare, in sintesi, quali sono i compiti dell’esperto nella sua attività di negoziazione. Egli infatti:
- dirige il processo di negoziazione, garantendone il corretto svolgimento;
- definisce le priorità, i turni di parola e le fasi dell’incontro;
- stabilisce il contatto con le parti presenti agli incontri;
- utilizza un linguaggio semplice e chiaro;
- risponde alle domande delle parti e ne verifica la comprensione;
- verifica di aver capito;
- favorisce la condivisione delle informazioni;
- incoraggia la collaborazione tra le parti;
- identifica e rinforza gli interessi comuni;
- svolge l’indagine e l’esplorazione. verifica le attese;
- sposta l’attenzione verso il futuro;
- ascolta attivamente;
- formula le domande;
- riassume;
- riformula;
- gestisce le comunicazioni emotive.
Nella tabella seguente viene riepilogato il discorso che l’esperto negoziatore dovrà esperire durante gli incontri sia con l’imprenditore sia con gli altri stakeholder.
PRESENTAZIONE |
Mi presento sono il Dott./ Avv , sono stato nominato dalla CCIAA di …per svolgere il ruolo di esperto al fine di cercare di aiutare al sua azienda a superare la crisi. Sono “terzo” rispetto a tutte le parti ed opererò in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, come avrò modo di spiegarvi fra breve. Nell’espletamento del mio incarico potrò chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie. Fungerò da mediatore neutrale, agendo con professionalità, discrezione, equità e autonomia. Durante la mia missione, interagirò sia con l’imprenditore che con i creditori per raccogliere informazioni essenziali e mi avvarrò di specialisti qualificati, compreso un revisore legale, che non hanno legami con l’azienda o con altre entità coinvolte nel processo di risanamento. |
PREMESSE E CHIARIAMENTI. MODALITA’ OPERATIVE | Prima di procedere ad ascoltarvi, ritengo opportuno fornire alcune PREMESSE, Prima di ascoltare le vostre esigenze, desidero stabilire alcune premesse e direttive operative. È fondamentale agire con onestà e integrità, come stabilito dalla legge. |
COMPITI DEL NEGOZIATORE |
Il mio incarico consiste nel facilitare la mediazione e assicurare che non si compiano azioni, anche non intenzionali, che possano danneggiare i creditori. Sarò particolarmente scrupoloso nel monitorare le azioni dell’imprenditore, che deve gestire l’azienda salvaguardando la sua stabilità finanziaria. Se dovessi rilevare azioni dannose per i creditori, esprimerò il mio dissenso nel Registro delle Imprese. È necessario che l’imprenditore mi informi preventivamente di eventuali atti di gestione straordinaria o pagamenti non allineati con le negoziazioni o i piani di risanamento. |
ASSISTENZA E NEUTRALITA’ | Opererò come assistente e facilitatore, aiutandovi a identificare e affrontare i problemi. Ricordo che la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa rimane nelle mani dell’imprenditore, che conduce le negoziazioni in modo indipendente e riservato con tutte le parti. Manterrò la mia imparzialità per tutta la durata del processo, e non esistono conflitti di interesse che possano influenzare il mio operato. |
IMPARZIALITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI |
Sono e resterò imparziale fino al termine della procedura: il mio compito, è appunto quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Non sono in conflitto di interesse. |
INDIPENDENZA | Sottolineo di soddisfare i requisiti dell’articolo 2399 del codice civile, senza alcun legame personale o professionale con l’impresa o le parti interessate al risanamento. Dopo il completamento di questa missione, non intraprenderò relazioni professionali con l’imprenditore per almeno due anni dalla conclusione della procedura negoziata. |
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Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it