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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 3 novembre 2023, n. 30588.

Massima redazionale

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nonostante la Banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione o almeno informare il cliente[1].

Tale obbligo di protezione si attiva alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l’operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente. Può aggiungersi che il dovere di astenersi dall’esecuzione di un’operazione, o perlomeno di informare il cliente prima di eseguirla, si riferisce a singole operazioni precisamente individuate, non estendendosi l’anomalia di un’operazione, idonea a far sorgere l’obbligo di protezione della banca, a quelle successive.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente richiamato tale giurisprudenza facendone discendere la responsabilità della Banca in ragione del fatto che quest’ultima, su cui gravava il relativo onere probatorio, non avesse sempre informato preventivamente la cliente di determinate operazioni che andavano considerate ictu oculi «anomale» ed estranee ai suoi interessi. Per l’esattezza, facendo proprio l’accertamento operato dal Tribunale in sede di liquidazione del danno, ha riconosciuto che una serie di operazioni effettuate, costituite dall’incasso di assegni, prelievi in contanti, bonifici disposti in favore degli stessi beneficiari degli assegni, incasso del ricavato della vendita di una imbarcazione. Lo stesso giudice aveva anche rilevato che, sin dal primo semestre 2004, i funzionari della Banca si fossero resi conto delle anomalie dei movimenti riguardanti la gestione patrimoniale e i conti correnti intestati alla cliente, avendo segnalato tale circostanza alla Direzione, la quale, però si era attivata solo tardivamente.

Il giudice aveva osservato che, a far data dal momento in cui il carattere anomale delle disposizioni impartite dal soggetto delegato a operare sulla gestione patrimoniale e sui conti correnti della cliente si era reso evidente, la Banca, in osservanza degli obblighi di protezione sulla stessa gravanti, avrebbe dovuto astenersi dall’esecuzione delle stesse, se non previa informazione della cliente che, nei casi rilevati, era stata omessa. La Corte d’Appello ha riconosciuto che le operazioni poste in essere con riferimento alla gestione patrimoniale e ai conti correnti, sì come individuate quali voci di danno in sede di liquidazione dell’importo risarcitorio, presentassero carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi della cliente e ha, al contempo, accertato che la Banca avesse dato corso a tali esecuzioni pur in assenza di una previa specifica informazione della cliente.

Le medesime considerazioni svolte con riferimento alla responsabilità contrattuale valgono con riferimento alla responsabilità per fatto illecito, in relazione alla ritenuta cooperazione nell’illecito del terzo, atteso che l’accertata inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla banca possono essere espressivi di un atteggiamento negligente o, comunque, imprudente della banca e, in quanto tale, idoneo a integrare il contestato requisito dell’elemento soggettivo.

 

 

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[1] Cfr. Cass. 31.03.2010, n. 7956.

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