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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 31 luglio 2023, n. 8135.

di Bianca Tempesta

Avvocato praticante

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso sulla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La ricorrente sosteneva che la segnalazione era illegittima poiché non era stata comunicata, nè era stata effettuata una valutazione adeguata, considerando la sua capacità finanziaria e la regolarità dei suoi contratti di lavoro.

Orbene, sul punto la Banca d’Italia, con la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, Cap. I, sez. 1, par.4, ha precisato che: “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato ‘negativamente’ (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza)”.

Nel caso di specie, nessuna delle due comunicazioni che l’Intermediario ha inviato alla cliente contiene un preavviso di segnalazione.

Tuttavia, come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4519/23 “l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione, ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”.

Ebbene,emerge dagli atti, che la segnalazione deve considerarsi illegittima, con conseguente
accoglimento della richiesta di cancellazione con riferimento allo storico.

E’ infatti, se presupposto sostanziale della legittimità della segnalazione del nominativo del cliente nella Centrale Rischi della Banca d’Italia è la preesistenza di un debito insoluto nei confronti dell’intermediario procedente, costituisce ormai ius receptum tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto nell’orientamento dei Collegi ABF che l’accertamento di siffatto imprescindibile presupposto non può conseguire, in modo automatico, dal semplice rilievo dell’esistenza di una partita debitoria ovvero all’accertamento di ritardi nel pagamento di un debito, ma presuppone una valutazione negativa della intera situazione patrimoniale del segnalando, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come di “grave difficoltà economica”.

Ebbene, nel caso in esame, reputa il Collegio che la mera circostanza che la ricorrente avesse una situazione debitoria pari alla non straordinaria cifra di € 1.958,00 e che, seppure sollecitata, non avesse ripianato siffatto suo debito, non erano e non sono elementi, da soli, sufficienti a giustificare una
valutazione dell’intera situazione patrimoniale talmente negativa da far ritenere la ricorrente come soggetto versante in uno “stato di insolvenza” nei termini sopra descritti e, perciò, a legittimare la segnalazione a sofferenza operata all’intermediario resistente. E ciò tanto più che non consta in atti che fossero state infruttuosamente attivate dall’intermediario procedure giudiziali di recupero del credito e/o che vi fossero già precedenti segnalazioni a sofferenza, a carico del ricorrente, da parte di altri intermediari (v. Collegio di Palermo, dec. n. 205/23; Collegio di Bari, dec. 3598/20; Collegio di Milano, dec. n. 22471/21; Collegio di Torino, dec. n. 1001/22).

Stante ciò, il Collegio accoglie il ricorso, stabilendo che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia sia stata illegittimamente eseguita dall’intermediario convenuto, in assenza del suo fondamentale presupposto sostanziale, e dichiara lo stesso tenuto alla cancellazione dei dati trattati.

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