Per le Sezioni Unite, il curatore del fallimento è obbligato ex art. 72 l. fall. a subentrare nella convenzione urbanistica precedentemente stipulata dall’imprenditore in bonis e, perciò, essere legittimamente condannato all’obbligo di facere di opere di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica di aree inquinate inglobate nell’attivo fallimentare; e ciò in chiara deroga al tradizionale principio del “chi inquina paga”, giacché l’interesse della massa dei creditori deve ritenersi recessivo rispetto a quello pubblico alla realizzazione delle opere di bonifica.