1 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33944.

di Beatrice Capoccia

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Per le Sezioni Unite, il curatore del fallimento è obbligato ex art. 72 l. fall. a subentrare nella convenzione urbanistica precedentemente stipulata dall’imprenditore in bonis e, perciò, essere legittimamente condannato all’obbligo di facere di opere di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica di aree inquinate inglobate nell’attivo fallimentare; e ciò in chiara deroga al  tradizionale principio del “chi inquina paga”, giacché l’interesse della massa dei creditori deve ritenersi recessivo rispetto a quello pubblico alla realizzazione delle opere di bonifica.  

Seguici sui social: