Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto:
“Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, poiché il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all’art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento, è onere del cliente che esperisce l’azione di ripetizione di interessi non dovuti e si dolga della falsa applicazione del predetto criterio di imputazione, provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, non solo che il conto gode di affidamento, ma, allegando e dimostrando il limite di questo, che le rimesse sul medesimo erano effettuate ai fini di ripristinare la provvista nei limiti dell’affidamento“.