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Nota a Trib. Cagliari, 8 novembre 2023.

Le cose si complicano non poco quando si associa la nullità antitrust alla fattispecie contrattuale della fideiussione specifica.

Gran parte delle sentenze di merito che si sono pronunciate sul tema arriva a sostenere che, anche avuto riguardo alle fideiussioni specifiche, così come per le fideiussioni omnibus, possa configurarsi una ipotesi di violazione della normativa a tutela della concorrenza, con conseguente nullità (parziale) delle fideiussioni, anche specifiche, sottoscritte a valle; tuttavia, ben poche, anzi pochissime, pronunce, allo stato, si spingono sino al punto di accertarla in concreto.

Tra i rari provvedimenti merita senza dubbio di essere segnalata l’ordinanza pronunciata, l’otto novembre scorso, dal Tribunale di Cagliari.

Nel provvedimento citato può leggersi, tra le altre cose, che: “la valutazione già operata dall’autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus possa essere replicata anche per la fideiussione specifica”.

Prima facie, potrebbe apparire che il Tribunale abbia ritenuto di estendere gli effetti del provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d’Italia anche alla fideiussione specifica, così come ritenuto da una giurisprudenza minoritaria.

In realtà, da una lettura più attenta del provvedimento, può apprendersi che il Tribunale, non solo non intenda affermare una simile possibilità, ma, anzi, espressamente la escluda.

Esso, infatti, nell’ordinanza, entrando nel merito della invocata nullità, principia nei seguenti temini: “ritenuto, in questa prospettiva, che il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d’Italia ha giudicato gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI in contrasto con l’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (ritenendo che tali clausole possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso sfavorevole alla clientela) riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus, non investendo, invece, le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie”.

Ed allora, il Tribunale di Cagliari, nel provvedimento in esame, affermando che la valutazione già operata dall’antitrust in relazione alla garanzia omnibus possa essere replicata per la specifica, intende dire, con ogni evidenza, che, similmente a quanto accaduto per le fideiussioni omnibus, anche per le fideiussioni ordinarie possa apprezzarsi l’esistenza di una fattispecie anticoncorrenziale, che ricalca in toto quella già oggetto di valutazione dall’autorità amministrativa con riferimento alla garanzia omnibus.

E tanto può desumersi, a dire dello stesso Tribunale, dalla produzione in giudizio di un numero cospicuo di fideiussioni specifiche, risalenti ad epoca coeva a quella di sottoscrizione della fideiussione oggetto di giudizio e provenienti da primari istituti di credito operanti a livello nazionale.

Ciascuna di tali fideiussioni presenta un contenuto sempre uguale a se stesso e soprattutto sistematicamente comprensivo delle tre note clausole già censurate da Banca d’Italia nel 2005, ovvero la clausola di reviviscenza, la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza.

Quanto precede è evidentemente sintomatico della esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un uso uniforme da parte delle banche, anche di diverse dimensioni, di un invariato schema di fideiussione specifica.

È proprio su tale presupposto che il Tribunale giunge a riconoscere che la valutazione già operata dall’autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus possa essere replicata anche per la fideiussione specifica.

Ed invero l’esistenza di un uso uniforme in tal modo diffuso a livello nazionale di un modello contrattuale che riproponga contestualmente e sistematicamente le tre clausole censurate è indice incontrovertibile della esistenza di una intesa, tra istituti di credito, volta all’adozione indistinta di un medesimo prodotto fideiussorio, con conseguente evidente ostacolo alla pattuizione di migliori condizioni contrattuali, in aperta violazione dell’art. 2, co. 2 della L. n. 287/1990.

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