Per Tribunale di Forlì, sent. n. 75/2023, in assenza di opposizioni dei creditori, il giudizio di fattibilità del piano concordatario deve parametrarsi alla effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, secondo una valutazione prognostica ex ante. Il tribunale ha, infatti, il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.
In particolare, nel caso di specie il Tribunale ha valutato giuridicamente fattibile il piano proposto perché ritenuto non impossibile nell’oggetto o irrealizzabile nella sua causa concreta (essendo fondato sostanzialmente sull’incasso di crediti verso l’affittuaria e verso i soci, nella misura indicata nella proposta e sulla vendita dell’azienda e dell’immobile mediante procedure competitive, per le quali vi sono già le proposte di acquisto da parte dell’attuale affittuaria e, quanto al solo immobile, l’interessamento di altro soggetto per un prezzo peraltro superiore a quello indicato nella proposta), nonché legittimo tanto sotto il profilo della suddivisione dei creditori in classi (avvenuta raggruppandovi creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei) tanto sotto il profilo cronologico e temporale, atteso che lo stesso prevede una durata piuttosto breve, inizialmente fissata al 31/12/2023 ma poi prorogata di un anno, con termine ultimo il 31/12/2024, a seguito dell’allungamento dei tempi per addivenire all’omologa.