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Nota a CGUE, 14 dicembre 2023, C-28/22.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:

«1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

3) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto l’invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.»

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