1 min read

Nota a ABF, Collegio di Torino, 6 settembre 2023, n. 8801.

di Luca De Laurentiis

Praticante avvocato

Nella menzionata pronuncia l’Arbitro Bancario e finanziario, Collegio di Torino, si è occupato di assegno circolare. Il ricorrente ha contestato il comportamento della banca negoziatrice perché ha ingenerato il suo legittimo affidamento circa la validità di un assegno circolare, ppij rivelatosi falso. In particolare, la parte ricorrente ha affermato: a) di aver ricevuto un assegno circolare; b) che, al fine di verificarne la legittimità dello stesso, chiedeva la verifica alla convenuta banca di “bene emissione” del titolo; c) che, divenuto impossibile mettersi in contatto con la banca emittente per le dovute verifica, il direttore della resistente, seppur ritenesse legittimo il titolo, rifiutava la negoziazione e l’accredito conseguente della somma sul conto corrente del ricorrete; d) che, successivamente, domandava alla propria banca la verifica di altro assegno, con stesso numero identificativo ed importo del primo, apparentemente messo in suo favore da banca X. Allo stesso modo, il ricorrente ha lamentato il comportamento della parte resistente, la quale lo assicurava in merito alla regolarità dell’assegno, facendosi custode dello stesso, e invitava il cliente per la formalizzazione del versamento dello stesso. Successivamente all’omesso accredito dell’importo, il direttore di banca assicurava l’imminente accredito, anche offrendosi di fornire la relativa provvista anticipatamente, ma l’istante ha declinato l’offerta e, subito dopo, ha rivelato di esser stato contatto per esser informato della falsità del titolo.

Al contrario, l’intermediario resistente ha dichiarato quanto segue nelle sue controdeduzioni: a) un terzo, acquirente di un orologio del ricorrente, consegnava al direttore della convenuta banca un assegno circolare; b) che il direttore veniva contattato dall’istante al fine di verificarne, tramite la banca emittente, la genuinità; c) che lo stesso direttore rimetteva al ricorrente la volontà se incassare o meno l’importo del titolo; d) che l’acquirente consegnava un secondo assegno, emesso in favore del cliente, da parte dell’emittente banca X e che il ricorrente ne chiedeva un controllo circa la bontà di tale assegno. Inoltre, la stessa banca resistente ha dichiarato di aver agito nel rispetto della diligenza richiesta, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c., circa la negoziazione dell’assegno; e che, tuttavia, in una denegata ipotesi di responsabilità, essa è concorrente con quella del beneficiario del pagamento, ex art. 1227 c.c., perché ha proceduto alla consegna del bene ad un soggetto sconosciuto, senza attendere l’accredito definitivo ed effettivo dell’assegno.

Nel replicare alle controdeduzioni della convenuta, il ricorrente ha sottolineato, in modo pacifico, che il sedicente acquirente, quando ha depositato il primo assegno intestato al ricorrente, si era recato presso la convenuta, e che il direttore, non essendo in grado di verificarne la regolarità, rifiutava la ricezione; ciò non è avvenuto per quello successivo, ed è qui che vi è stato il legittimo affidamento. L’intermediario ha controreplicato, oltre nel sottolineare che la controparte non ha fornito nessuna prova neppure con le repliche, che il titolo controverso recava la firma della emittente, e per quanto ciò che concerne il talloncino copia cliente, esso non è un dato acquisibile dalla banca in sede di negoziazione dell’assegno, ma rimane nella disponibilità del richiedente.

Nel merito, il Collegio ABF di Torino ha ritenuto plausibile l’esistenza del bene emesso sul valore dell’assegno circolare, oggetto di controversia, rilasciato dalla stessa Banca negoziatrice, qui resistente. Infatti, essa non può considerarsi esente da responsabilità verso il cliente, affermando di aver operato al solo fine di fornire al di lui assistenza. Il Collegio, nel richiamare una precedente pronuncia Collegio di coordinamento[1], ricorda che “appare incontestabile e assorbente nel caso di specie la responsabilità della banca negoziatrice per aver rilasciato al ricorrente la conferma di bene emissione, verificata attraverso una semplice telefonata a quella che riteneva essere la filiale della banca emittente, al di là di ogni valutazione circa il grado della diligenza esigibile dalla banca negoziatrice nella verifica di difformità riguardanti aspetti esteriori del titolo nella vigilanza della procedura CIT”.

Per quanto concerne le irregolarità dell’assegno, che secondo il ricorrente sono rilevabili ictu oculi perché il titolo non recherebbe né la firma della banca emittente, né risulterebbe esser presente il talloncino copia cliente, lo stesso ABF, con l’aiuto del prototipo di un assegno circolare[2], segnala alcune incongruenza: quali la mancata centratura del codice Data matrix; il che ha indotto il Collegio a considerare la banca negoziatrice convenuta incorsa in una condotta gravemente colposa in sede di negoziazione dell’assegno, non conforme alla professionalità della diligenza richiesta, perché ha ingenerato nel cliente, con le inesatte informazione un legittimo affidamento circa la genuinità del titolo.

In relazione alla contestazione, da parte dell’intermediario, riguardo la condotta incauta del cliente, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 1227, secondo comma, c.c., in particolare che quest’ultimo non abbia effettuato controllo sull’identità del potenziale acquirente, il Collegio di Torino è dell’opinione che, in questo caso, non è possibile configurare la responsabilità concorrente del cliente dato che la consegna del bene avvenne solo in seguito alla dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale vi era un rapporto contrattuale, e alla quale, per le modalità di svolgimento dei fatti, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, altrimenti, dovendosi svuotare il valore che l’ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio di assegni circolare quali mezzi di pagamento di affidabilità massima, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche[3].

Sulla quantificazione del danno, l’ABF di Torino ha ritenuto dover fare affidamento alla denuncia sulla ricostruzione del fatto, e ha deciso che la domanda di pagamento della somma pari al valore indicata sulla faccia dell’assegno doveva esser accolta dato che “il comportamento colposo della banca ha concausato civilisticamente la produzione del danno (comprensivo del lucro cessante) derivante dalla truffa ordita dal terzo acquirente, pari appunto al prezzo contrattuale del bene ceduto”.

 

 

 

_________________________________

[1] Cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 20978/2020.

[2] Cfr. Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, la quale ha disposto che “a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo”.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 20978/2020.

Seguici sui social: