Nota a App. Messina, Sez. I, 23 novembre 2023, n. 992.
La controversia sorge a seguito di atto di citazione presentato dinanzi al Tribunale di Messina attraverso cui il ricorrente conveniva in giudizio la Banca con cui intratteneva dei rapporti relativi a servizi di investimento, chiedendo dichiararsi la nullità, ovvero la risoluzione per grave inadempimento, di tutti i contratti di investimento mobiliare implicanti l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (cd. covered warrants) posti in essere nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria intrattenuto con la Banca convenuta e, per l’effetto, che la stessa fosse condannata alla restituzione, in favore di esso attore, di tutte le somme investite e perdute in tali operazioni ed al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Messina, anche a seguito dell’esperimento di una CTU – il cui professionista incaricato comunicava la propria impossibilità ad eseguire in maniera corretta ed esaustiva il mandato conferitogli, in quanto la documentazione prodotta dalla Banca, consistente nella raccolta non sistematica di alcuni ordini di acquisto e vendita di c.w., non permetteva l’allineamento e la corrispondenza delle operazioni effettuate» – ha rigettato le domande proposte dal ricorrente nei confronti della Banca.
Il soccombente ha presentato dinanzi alla Corte d’Appello di Messina appello avverso suddetta sentenza, avente ad oggetto sei motivi di gravame. Ove con il primo motivo di gravame, in ordine al rigetto della domanda di invalidità dei contratti di acquisto aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati stipulati con la Banca, l’appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che l’attività istruttoria espletata nel corso del giudizio non dimostrasse la fondatezza delle pretese dal medesimo azionate, rappresentando che la documentazione prodotta dalla Banca convenuta, oltre che la CTP, ben avrebbero consentito l’esatta quantificazione dell’ammontare degli investimenti in covered warrants e delle connesse perdite.
Con il secondo motivo di gravame, in ordine al rigetto delle domande di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla Banca convenuta nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, l’appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha ravvisato il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su esso investitore, rilevando, inoltre, che la Banca non avrebbe agito con la diligenza e la buona fede richieste, omettendo di fornirgli adeguate informazioni sia in ordine alle operazioni in sé, sia in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio.
Con il terzo motivo di gravame, in ordine all’adesione alle valutazioni rese dal Consulente tecnico d’ufficio, l’appellante censura la statuizione del Tribunale nella parte in ha richiamato acriticamente le conclusioni del professionista, pur a fronte di obiezioni puntuali e dettagliate, nonché richieste di richiamo e/o sostituzione. Illustrando di aver altresì sollecitato il decidente a procedere autonomamente al calcolo algebrico delle somme e delle perdite risultanti dai documenti versati in atti, onde supplire alle dedotte lacune conoscitive del perito.
Con il quarto motivo di gravame, in ordine al processo logico di interpretazione del materiale probatorio, l’appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che i documenti versati in atti non soddisfacessero l’onere minimo di allegazione posto in capo a chi intende far valere un diritto in giudizio. Ribadendo che, contrariamente a quando dedotto in sentenza, gli atti, i documenti e le allegazioni contenuti nel fascicolo provavano i fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese.
Con il quinto motivo di gravame, l’appellante ha censurato la statuizione del Tribunale nella parte in cui questo ha ritenuto che gli atti di causa dimostrassero che lo stesso fosse un soggetto incline ad investire in strumenti finanziari di diversa tipologia.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l’appellante ha censurato l’esito cui è pervenuta la statuizione del Tribunale in relazione ai seguenti profili: (i) per aver il Giudice trascurato la peculiarità dei covered warrants; (ii) per aver il Giudice erroneamente valutato le prove testimoniali assunte in giudizio; (iii) per aver il Giudice pretermesso l’esame della missiva proveniente dall’istituto di credito convenuto, la quale, alla data del 10.06.2008, quantificava in € 15.680,00 le perdite derivanti dall’operatività in borsa subite da esso attore.
Il giudice d’appello ha ritenuto opportuno trattare i sei motivi di gravame congiuntamente in virtù della intima connessione tra gli stessi.
La Corte d’Appello illustra che, dal percorso motivazionale della sentenza impugnata sia possibile evincere che il Giudice di prima istanza, pur riconoscendo gli obblighi di informazione nell’ambito della negoziazione dei prodotti finanziari, ha rigettato la domanda attorea di nullità dei contratti di acquisto degli strumenti finanziari derivati, a suo tempo conclusi dal ricorrente con la Banca, ritenendo che la violazione di siffatti obblighi da parte dell’intermediario finanziario potesse dar luogo esclusivamente a responsabilità precontrattuale con conseguenze risarcitorie ovvero a responsabilità contrattuale ed eventualmente alla risoluzione del contratto di intermediazione. Il Giudice d’appello, pur condividendo suddetta statuizione ha ritenuto doverose alcune precisazioni. In prima istanza, sulla dedotta nullità, rigettata dal Tribunale e reiterata in sede di appello, la Corte richiama una giurisprudenza ormai consolidata, con ciò giungendo ad affermare che in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non diversamente stabilito dalla legge, di determinarne la nullità, sicché va escluso, in assenza di un’esplicita previsione normativa, che la violazione dei doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, co. 1, c.c., la nullità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Per quanto concerne, invece, la reiezione delle ulteriori domande proposte dall’appellante in primo grado (risoluzione dei contratti di compravendita di covered warrants per inadempimento dell’istituto bancario e condanna dello stesso al risarcimento degli importi corrisposti in esecuzione della negoziazione di che trattasi, oltre risarcimento dei danni subiti) la Corte ha ritenuto opportuno vagliare i vizi dedotti nell’impugnativa muovendo dalla ripartizione dell’onus probandi nello specifico settore dell’intermediazione finanziaria, così come delineato dall’art. 23, comma 6, TUF a mente del quale «Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta». La Corte, di conseguenza ritenuto che, alla luce di detto sistema normativo, potersi considerare così disciplinata la ripartizione dell’onere della prova: i) l’investitore deve allegare l’inadempimento dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; ii) l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Per cui secondo tale linea interpretativa, la chiamata in responsabilità dell’intermediario cui si addebita la violazione degli obblighi e doveri legislativamente imposti presuppone, in capo all’investitore, l’onere di allegare l’inadempimento, e solo a fronte della specifica deduzione da parte dell’investitore scatta l’onere probatorio posto a carico dell’intermediario.
Così, seppur incidentalmente, il ricorrente avesse dichiarato, in sede di stipula del contratto-quadro di investimento, di possedere una esperienza «buona», la Banca avrebbe comunque dovuto fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia sulla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio.
Per quanto concerne, invece, le caratteristiche della deduzione dell’inadempimento dell’obbligo informativo, la Corte richiamandosi ad un principio affermato dalla Corte di legittimità, ritiene pacifico che l’investitore che intende contestare in giudizio il mancato assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario deve addurre l’omissione di specifiche informazioni la cui somministrazione è stata omessa dall’intermediario. Invece l’appellante, ponendo a fondamento della propria pretesa la doverosa condotta dell’intermediario, avrebbe dovuto fornire la prova delle singole operazioni eseguite dalla banca, previo suo specifico ordine, in violazione degli obblighi legislativamente imposti, ovvero l’entità delle perdite da esse derivanti. Siffatta lacuna non è stata colmata neppure a seguito dell’ordine giudiziale, indirizzato all’istituto di credito convenuto, di esibizione di copia della documentazione relativa alle operazioni in covered warrants. Per cui proprio a fronte di indicazioni così vaghe, giustamente il primo giudicante ha ritenuto che la condotta della Banca non fosse sanzionabile.
In conclusione la Corte ha reputato che, benché la dimostrazione del nesso eziologico tra inadempimento della Banca ai propri doveri informativi e il pregiudizio lamentato dal cliente possa essere di carattere presuntivo, nel caso di specie non sono emersi elementi specifici dai quali trarre il fondamento dell’inadempimento della Banca. Ad onta della genericità e dell’indeterminatezza delle domande dell’appellante e delle connesse allegazioni la Corte d’Appello ha confermato il rigetto dell’invocata risoluzione contrattuale, oltre che delle richieste restitutoria e risarcitoria, rigettando integralmente l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte.
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Info sull'autore
Praticante Avvocato presso Giovannelli e Associati,