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Nota a ACF, 30 novembre 2023, n. 7035.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nella specie, è da ritenersi infondata l’eccezione dell’Intermediario, per cui, all’epoca delle operazioni in contestazione, le azioni delle banche di credito cooperativo non erano riconducibili nel novero degli “strumenti finanziari, in quanto non negoziabili sul mercato dei capitali e, pertanto, le operazioni compiute sulle stesse non erano assoggettate alla disciplina MiFID. Invero, in varie precedenti decisioni che hanno riguardato lo stesso Intermediario[1], la giurisprudenza arbitrale ha stabilito che «il titolo in lite rientra in ogni caso, quoad rationem, tra gli strumenti finanziari emessi da una banca, a cui si correlano gli obblighi di cui agli artt. 21 e seguenti del TUF”. Ciò in linea con casi analoghi, in cui è stato evidenziato anche che “l’intermediario che colloca proprie azioni è soggetto alle regole di condotta previste dagli art. 21 e 23 del TUF, come precisato dall’art. 25-bis del TUF, nella formulazione in vigore all’epoca dell’operazione»[2]. Pertanto, essendo vigente all’epoca delle operazioni in questione (si badi, 2015) l’art. 25bis TUF, sussisteva l’obbligo per l’Intermediario di osservare le specifiche previsioni in materia di prestazione di servizi d’investimento.

Nel merito si rileva che, a fronte delle specifiche contestazioni dei ricorrenti relative alla fase genetica dell’investimento (omessa informativa circa le caratteristiche delle azioni, omessa raccolta della profilatura MiFID e inappropriatezza/inadeguatezza delle operazioni), l’Intermediario si è limitato, nella sostanza, ad affermare l’inapplicabilità degli obblighi di cui agli artt. 21 ss.  TUF. Tali argomentazioni non sono idonee a giustificare l’Intermediario, il quale non ha dimostrato di avere agito con la specifica diligenza richiesta e, in particolare, non ha dimostrato di avere effettuato al momento degli acquisti oggetto di controversia la profilatura Mifid, le valutazione di appropriatezza/adeguatezza, né di avere preventivamente comunicato ai clienti le informazioni necessarie affinché fossero pienamente consapevoli dei rischi che si assumevano con le operazioni in questione.

Diversamente da ciò, le contestazioni dei ricorrenti riguardanti presunte irregolarità nella vendita dei titoli risultano generiche e non supportate da elementi di prova. In proposito, è orientamento della giurisprudenza arbitrale quello per cui la mancata esecuzione di un ordine di vendita non implica di per sé un inadempimento da parte dell’Intermediario, ben potendo essa dipendere da circostanze a lui non imputabili[3]. Non si rinvengono nel caso di specie elementi da cui si possa desumere un’eventuale responsabilità dell’Intermediario o un suo comportamento negligente riguardo a tale contestazione.

Passando al risarcimento del danno derivato dagli inadempimenti relativi alla fase genetica dell’investimento, rileva il Collegio che i ricorrenti chiedono a titolo di risarcimento il prezzo di acquisto delle n. 120 azioni rientranti nel perimetro del ricorso e di cui sono ancora in possesso. Orbene, in linea con precedenti decisioni su analoghe fattispecie – con i quali è stato riconosciuto a titolo risarcitorio un importo pari al capitale inizialmente investito, stante l’“impossibilità di detrarre alcunché quale valore corrente degli strumenti finanziari, considerata l’impossibilità di dismetterli[4], “trattandosi di titoli che non risultano scambiati in alcuna sede di negoziazione[5], il risarcimento dovuto ai ricorrenti va determinato in misura pari al costo di acquisto delle n. 120 azioni rientranti nel perimetro del ricorso e che sono ancora in loro possesso. Considerando, altresì, che le azioni vendute rappresentano il 19% del totale delle azioni complessivamente acquistate nel corso del tempo (n. 152 su 800), ritiene il Collegio che i suddetti importi debbano essere decurtati proporzionalmente in ragione di tale quota.

 

 

 

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[1] V., ex multis, ACF, 28 agosto 2023, n. 6744.

[2] Cfr. ACF, 6 marzo 2019, n. 1459.

[3] V. ACF, 5 aprile 2019, n. 1518.

[4] Cfr. ACF, 31 marzo 2023, n. 6458.

[5] Cfr. ACF, 3 ottobre 2023, n. 6871.

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